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Articolo 151 Codice di procedura civile — Forme di notificazione ordinate dal giudice

Articolo 151 Codice di procedura civile — Forme di notificazione ordinate dal giudice

Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20078/2008

La notifica del ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, e dell’unito decreto di convocazione delle parti, mediante utilizzo del fax previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., effettuato ad opera del procuratore del ricorrente, trova giustificazione nelle esigenze di particolare celerità che caratterizzano il procedimento di repressione della condotta antisindacale, prevedendo la norma che il giudice decida nei due giorni successivi «convocate le parti » (e, quindi, nel rispetto dell’imprescindibile garanzia del contraddittorio ) ; conseguentemente, l’idoneità delle modalità di convocazione non specificamente stabilite dalla norma va valutata in funzione dell’effettiva attitudine a consentire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa, dovendosi altresì escludere attesa la prescrizione di cui all’art. 137 c.p.c., che, nel prevedere che le notifiche siano effettuate dall’ufficiale giudiziario, fa salva l’ipotesi che sia disposto altrimenti la necessità di ricorrere all’ufficiale giudiziario.

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Cass. civ. n. 14570/2007

Le ambasciate sono organi esterni dello Stato cui appartengono ed i loro titolari hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto ed in ogni campo, compreso quello privatistico, il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, con la conseguenza che l’ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare. Ciò non esclude che l’attore possa citare in giudizio direttamente lo Stato rappresentato, e non l’ambasciatore, provvedendo alla notificazione della citazione e della sentenza direttamente all’organo che lo rappresenta; peraltro, la presenza dell’ambasciatore nello stesso luogo del giudice adito costituisce fatto notorio che esclude, di regola, la sussistenza di «circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità» che giustificano la notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

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Cass. civ. n. 13868/2002

In tema di forme di notificazione autorizzate dal giudice, l’art. 151 c.p.c, applicabile, data la sua formulazione, anche alla notificazione degli atti di parte, lascia al giudice un’ampia libertà di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalità di notificazione, anche se tale libertà non è illimitata, dovendo le modalità prescelte essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la notificazione del decreto di sequestro conservativo e della citazione per la convalida, eseguita all’estero per sunto e in sola lingua italiana entro il termine di quindici giorni stabilito dall’allora vigente art. 680 c.p.c. e seguita, poi, dalla notificazione secondo le forme ordinarie).

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