Cass. civ. n. 16045 del 21 dicembre 2000

Testo massima n. 1


Il motivo di nullità della sentenza, costituito dal fatto che la decisione risulta pronunciata da un collegio giudicante diverso da quello dinanzi al quale si è svolta la discussione, è assimilabile a quello della mancata sottoscrizione della sentenza e, come tale rientra nella previsione di cui all'art. 161, comma secondo, c.p.c., sottraendosi al principio che traduce in motivi di nullità i motivi di impugnazione; ciò comporta che detta nullità è rilevabile anche d'ufficio in sede di impugnazione e che, anche in esito al giudizio di cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. (Nella specie, riguardando il vizio sentenza di lavoro emessa da un tribunale in grado d'appello, la causa è stata rinviata — a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 51 del 1998 — alla locale corte d'appello).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi