Cass. civ. n. 13970 del 30 giugno 2005

Testo massima n. 1


Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera per la messa in mora, il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, primo comma, c.c. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle arti anche posteriore alla conclusione del contratto.

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