Cass. civ. n. 3380 del 16 maggio 1983
Testo massima n. 1
L'intimazione scritta di pagamento, poiché gli effetti tipici ad essa collegati sono indipendenti dalla volontà dell'intimante diretta a produrli, non rientra fra gli atti negoziali ma fra i meri atti giuridici, nei confronti dei quali, non operando il richiamo della disciplina dei contratti effettuato (per i negozi giuridici unilaterali) dall'art. 1324 c.c., le regole di ermeneutica contrattuale sono estensibili solo per analogia, nei limiti di ammissibilità ed operatività della medesima. Consegue che, nell'interpretazione di detta intimazione, mentre va esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1362 c.c., stante l'irrilevanza dell'intento perseguito dall'autore dell'atto, è invece ammissibile il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell'art. 1363 dello stesso codice, con la precisazione, peraltro, che la considerazione dell'atto nel suo complesso non è finalizzata alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore ma all'oggettiva riconoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi