Cass. civ. n. 1681 del 29 gennaio 2015

Testo massima n. 1


La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda fosse indeterminata - per non essere stato chiaramente individuato il periodo di comparsa dei danni da infiltrazioni tra le unità immobiliari, ripetutisi in più momenti - attese le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte, che, anzi, sin dall'inizio aveva eccepito la prescrizione delle pretese).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE