Cass. civ. n. 1893 del 9 febbraio 2001

Testo massima n. 1


In tema di notificazione di atti al difensore che eserciti fuori distretto, non può dichiararsi la nullità della notifica al procuratore costituito effettuata nel suo domicilio, ancorché non a mani proprie, invece che nel domicilio eletto nel luogo ove ha sede l'autorità competente per il giudizio, salvo che il suddetto difensore non deduca di non aver avuto, per qualsiasi ragione, tempestiva conoscenza dell'atto.

Testo massima n. 2


Quando la legge consente alle parti di notificare un atto in più luoghi diversi, è sufficiente che entro il termine previsto intervenga una rituale notificazione, non rilevando che sia stata effettuata la notificazione anche presso un altro dei luoghi possibili e questa si sia perfezionata oltre il termine previsto, atteso che nessuna norma processuale prevede che la parte, di fronte alla possibilità di notificare in luoghi diversi, debba sceglierne uno soltanto, decadendo dalla facoltà di notificare in altri luoghi. (Nella specie, la parte aveva eletto domicilio fuori dal circondario del Tribunale procedente, legittimando così la notifica presso la cancelleria ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934; la S.C. ha ritenuto valida la notifica tempestivamente effettuata presso la suddetta cancelleria, benché in precedenza fosse stata effettuata notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto fuori del circondario del giudice adito e tale notifica si fosse perfezionata oltre il termine prescritto).

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