Art. 170 – Codice di procedura civile – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
Dopo la costituzione in giudizio [165, 166 c.p.c.] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito [84 c.p.c.], salvo che la legge disponga altrimenti.
È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9573/2025
È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.
Cass. civ. n. 25230/2024
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
Cass. civ. n. 21579/2024
In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto.
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 25889/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.
Cass. civ. n. 19482/2023
L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche, nel disporre che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
Cass. civ. n. 13685/2023
legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).
Cass. civ. n. 9165/2023
In tema di contenzioso tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c., valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art. 16-bis, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed abbia invece eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del predetto decreto, avvenuta direttamente all'indirizzo p.e.c. è nulla, non potendosi equiparare alla consegna a mani proprie, che l'art. 17 del predetto decreto fa sempre salva.
Cass. civ. n. 8549/2023
l’elezione di domicilio presso il difensore - Opposizione - Notifica eseguita nel domicilio eletto - Validità - Sussistenza. In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ai sensi della l. n. 346 del 1976, qualora il ricorso al giudice volto ad ottenerne il riconoscimento contenga l'elezione di domicilio presso un difensore, coloro che propongono opposizione validamente notificano l'atto di citazione nel predetto domicilio eletto.
Cass. civ. n. 20982/2021
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 23/03/2015).
Cass. civ. n. 13917/2020
La notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, in caso di attestata assenza del destinatario ovvero di persona abilitata a ricevere l'atto, e di rituale effettuazione delle formalità di affissione dell'avviso alla porta di ingresso dello stabile ed immissione in cassetta, con regolare invio della raccomandata informativa e successiva compiuta giacenza del plico, è valida e produttiva di effetti, essendo tale sequenza notificatoria significativa della permanenza di un vincolo funzionale con lo studio professionale risultante dagli atti, a nulla rilevando che il difensore destinatario della notifica abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello studio. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/07/2014).
Cass. civ. n. 27773/2020
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019).
Cass. civ. n. 14245/2020
E' ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenne nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda. (Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/06/2017).
Cass. civ. n. 19530/2019
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017).
Cass. civ. n. 27911/2019
La notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio dichiarato nel giudizio "a quo" ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali), anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo; tale onere è infatti previsto per il domicilio autonomamente eletto, mentre l'elezione presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, costituendo pertanto onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2015).
Cass. civ. n. 14140/2019
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Cass. civ. n. 6059/2018
L'art. 170, comma 2, c.p.c., secondo cui se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente, ai fini della valida notificazione o comunicazione, al medesimo, di atti del procedimento, la consegna di una sola copia di essi, opera, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, anche nell'ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/06/2016).
Cass. civ. n. 15920/2018
Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la notificazione dell'atto di riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c. e del conseguente decreto di fissazione di udienza eseguita mediante consegna di una unica copia alla parte in proprio e nella qualità di genitore legale rappresentante del figlio minore d'età). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/09/2016).
Cass. civ. n. 16663/2018
La notifica della sentenza presso il domicilio reale del procuratore costituito, sito in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., in ragione del termine ridotto che può incidere sul diritto di difesa, con conseguente prevalenza del dato topografico su quello personale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/07/2016).
Cass. civ. n. 25086/2018
Nelle sedi giudiziarie in cui è divenuto operativo il regime introdotto dall'art. 51 del d.l. n. 112 del 2008 - abilitativo dell'esecuzione telematica delle notificazioni e comunicazioni - grazie all'adozione dei correlati decreti attuativi, l'utilizzo della PEC non è soggetto ad alcun limite, seppure il difensore abbia indicato in ricorso che il proprio indirizzo di posta certificata debba valere al solo fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria, giacchè una simile indicazione restrittiva non trova alcuna ragione d'essere in un sistema proiettato verso la dematerializzazione degli atti e la informatizzazione del processo civile nella sua intera articolazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/06/2016).
Cass. civ. n. 920/2017
In tema di notificazione di atti processuali, la parte non ha alcun onere di eleggere esplicitamente domicilio presso il suo difensore, atteso che essa si intende domiciliata presso quest’ultimo, al quale devono essere notificati tutti gli atti ex art. 170 c.p.c. e, se il legale esercita attività defensionale nella circoscrizione del tribunale in cui si svolge il giudizio, il luogo nel quale devono essere effettuate la notificazioni va individuato nel domicilio effettivo dello stesso difensore, quale risulta dall’albo professionale, non essendo in tal caso applicabile l’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che riguarda solo i procuratori esercenti “extra districtum”, prevedendo che - in mancanza di elezione di domicilio – la notifica sia effettuata presso la cancelleria del tribunale; ne deriva l’irritualità della notifica, eseguita ai sensi di tale disposizione, ad un legale esercente “intra disctrictum”, ciò che non dà luogo, però, ad un'ipotesi di inesistenza della notificazione, la quale deve ritenersi ristretta ai soli casi in cui la stessa sia stata omessa, bensì ad una sua nullità sanabile con la costituzione del destinatario, a nulla rilevando che quest’ultimo, nel costituirsi, abbia eccepito la predetta nullità.
Cass. civ. n. 30139/2017
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201,conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.
Cass. civ. n. 24956/2016
In tema di notificazioni, il procuratore alle liti che eserciti al di fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato è tenuto ad eleggere domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito, altrimenti considerandosi elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quest'ultimo; se, invece, operi all'interno della suddetta circoscrizione, può eleggere domicilio in qualunque luogo in essa ricompreso e, dunque, anche in comune diverso da quello sede del tribunale, potendo in tal caso le notifiche essergli effettuate solo presso il domicilio risultante dall’albo professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in un giudizio svoltosi, in prime cure, innanzi al Tribunale di Civitavecchia, aveva ritenuto invalida la notifica dell’atto d’appello presso la cancelleria di detto tribunale, nonostante il procuratore destinatario della stessa appartenesse al foro di Roma ed avesse eletto domicilio nel Comune di Tarquinia, luogo, benché rientrante nella relativa circoscrizione, diverso da quello sede del giudice di primo grado).
Cass. civ. n. 4247/2015
L'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.
Cass. civ. n. 15070/2014
Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali. (Nella specie, nonostante la regolare comunicazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello, il difensore dell'appellante non aveva proceduto ad effettuarne la notifica alla controparte, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito; la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la statuizione di improcedibilità del ricorso in appello).
Cass. civ. n. 1987/2014
Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l'erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione, se nonostante l'errore debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l'effettivo destinatario dell'atto.
Cass. civ. n. 13199/2013
Ai fini processuali, mentre è ammissibile che una parte possa avere due difensori, non è concepibile che possa eleggere domicilio in due luoghi diversi. Ne consegue che nell'ipotesi di nomina in corso di causa di un nuovo difensore, accompagnata da una nuova elezione di domicilio, solo il domicilio eletto per secondo deve ritenersi valido ed efficace al fine della notifica degli atti processuali, a nulla rilevando che né il primo difensore, né la prima elezione di domicilio, siano mai stati formalmente revocati.
Cass. civ. n. 7658/2013
L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - non è stato tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 170 c.p.c., né delle norme che disciplinavano l'iscrizione nell'albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l'attività procuratoria. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360, n. 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 6377/2013
Le notificazioni al procuratore che, pur esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell'ambito della medesima circoscrizione, vanno fatte in questo luogo, e non nel domicilio legale risultante dall'albo professionale, giacché la notifica presso il domicilio in albo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del r.d.l. n. 1578 del 1933, è consentita alla parte notificante solo in via sussidiaria. Pertanto, è nulla la notifica dell'atto di appello eseguita al difensore costituito presso il domicilio risultante dall'albo, qualora diverso dal domicilio eletto nel giudizio in primo grado e non revocato.
Cass. civ. n. 19297/2012
L'art. 170, secondo comma, c.p.c., secondo cui se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente, ai fini della valida notificazione o comunicazione, al medesimo, di atti del procedimento, la consegna di una sola copia di essi, opera, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, anche nell'ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse.
Cass. civ. n. 19001/2010
È inammissibile il ricorso per cassazione notificato presso lo studio del procuratore del controricorrente che, nel secondo grado di giudizio, pur esercitando fuori della circoscrizione ove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui si svolge la causa, non abbia provveduto alla formale elezione di domicilio, dovendosi, in mancanza di tale indicazione, ritenere eletto il domicilio ai sensi degli artt. 82 del r.d. n. 37 del 1934 e 330 c.p.c. presso la cancelleria della Corte d'appello, trattandosi di una nullità radicale della notificazione, sanabile soltanto con la notifica eseguita a mani proprie del procuratore.
Cass. civ. n. 7365/2010
La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., posto che detta variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l'opportunità dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 14641/2009
È valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito.
Cass. civ. n. 13546/2009
La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente - siccome in grado di soddisfare l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale - alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 c.p.c., ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello ai sensi dell'art. 325, comma primo, dello stesso codice di rito.
Cass. civ. n. 10961/2009
In tema di contenzioso tributario, la consegna a mani proprie della parte rappresenta una modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere, in tal senso dovendosi interpretare l'art. 17 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che, in quanto norma speciale, prevale su quella di cui all'art. 170 c.p.c., ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del D.L.vo n. 546 cit. Pertanto, è valida la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza effettuata a mani proprie della parte, anche quando la stessa sia costituita a mezzo di difensore, essendo tale comunicazione idonea a garantire il contraddittorio delle parti.
Cass. civ. n. 22542/2007
Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell'art. 141, quarto comma, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l'ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune. Ne consegue che in tal caso, ove la sentenza d'appello sia stata notificata presso predetta la cancelleria, dalla data di tale notifica decorre il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 13615/2006
L'art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria, ufficio unico articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell'ufficio (principio affermato dalla S.C. in controversia in materia di lavoro nella quale si censurava la notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale, e non già presso la cancelleria della sezione lavoro, nella specie del Tribunale di Trani. La S.C. ha ritenuto tale tesi priva di fondamento, in quanto basata sul presupposto che in Trani esistessero distinte cancellerie per le sezioni civili e le sezioni lavoro e che tale distinzione avesse rilevanza esterna ai fini della notifica, ritenendo, peraltro, irrilevante, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, del R.D. n. 37 del 1934, sul presupposto che il ricorrente non rimettesse in discussione la regola della notifica presso la cancelleria, ma solo l'individuazione dell'ufficio interno di cancelleria presso il quale eseguire la notifica).
Cass. civ. n. 13661/2004
A seguito della pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento, si instaura la fase della verifica (che ha inizio con la presentazione delle insinuazioni al passivo e termina con il deposito dello stato passivo), funzionale all'accertamento, tramite una delibazione sommaria, dell'ammontare delle passività del fallimento, e caratterizzata da una natura meramente esecutiva (verificandosi nel corso di essa, in modo non contenzioso e senza il contraddittorio di tutti i soggetti interessati, la sussistenza dei crediti verso la massa), ciò che esclude l'instaurazione di un giudizio di cognizione propriamente detto, con conseguente inapplicabilità, in tema di notificazioni, del disposto dell'art. 170 c.p.c., che, in quanto norma speciale rispetto al dettato generale di cui agli artt. 136 ss. stesso codice, trova applicazione esclusivamente al giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 1893/2001
In tema di notificazione di atti al difensore che eserciti fuori distretto, non può dichiararsi la nullità della notifica al procuratore costituito effettuata nel suo domicilio, ancorché non a mani proprie, invece che nel domicilio eletto nel luogo ove ha sede l'autorità competente per il giudizio, salvo che il suddetto difensore non deduca di non aver avuto, per qualsiasi ragione, tempestiva conoscenza dell'atto.