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Articolo 170 Codice di procedura civile — Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Articolo 170 Codice di procedura civile — Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

Dopo la costituzione in giudizio [ 165, 166 c.p.c. ] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito [ 84 c.p.c. ], salvo che la legge disponga altrimenti.

È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [ Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 30139/2017

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201,conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata – ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

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Cass. civ. n. 920/2017

In tema di notificazione di atti processuali, la parte non ha alcun onere di eleggere esplicitamente domicilio presso il suo difensore, atteso che essa si intende domiciliata presso quest’ultimo, al quale devono essere notificati tutti gli atti ex art. 170 c.p.c. e, se il legale esercita attività defensionale nella circoscrizione del tribunale in cui si svolge il giudizio, il luogo nel quale devono essere effettuate la notificazioni va individuato nel domicilio effettivo dello stesso difensore, quale risulta dall’albo professionale, non essendo in tal caso applicabile l’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che riguarda solo i procuratori esercenti “extra districtum”, prevedendo che – in mancanza di elezione di domicilio – la notifica sia effettuata presso la cancelleria del tribunale; ne deriva l’irritualità della notifica, eseguita ai sensi di tale disposizione, ad un legale esercente “intra disctrictum”, ciò che non dà luogo, però, ad un’ipotesi di inesistenza della notificazione, la quale deve ritenersi ristretta ai soli casi in cui la stessa sia stata omessa, bensì ad una sua nullità sanabile con la costituzione del destinatario, a nulla rilevando che quest’ultimo, nel costituirsi, abbia eccepito la predetta nullità.

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Cass. civ. n. 4247/2015

L’art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge.

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Cass. civ. n. 15070/2014

Una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l’onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali. (Nella specie, nonostante la regolare comunicazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell’udienza di discussione nel giudizio di appello, il difensore dell’appellante non aveva proceduto ad effettuarne la notifica alla controparte, unitamente all’atto di appello, entro il termine di rito; la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la statuizione di improcedibilità del ricorso in appello).

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Cass. civ. n. 4933/2014

Qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poiché, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un’attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante.

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Cass. civ. n. 1987/2014

Nel caso di notifiche effettuate al difensore, l’erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione, se nonostante l’errore debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l’effettivo destinatario dell’atto.

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Cass. civ. n. 13199/2013

Ai fini processuali, mentre è ammissibile che una parte possa avere due difensori, non è concepibile che possa eleggere domicilio in due luoghi diversi. Ne consegue che nell’ipotesi di nomina in corso di causa di un nuovo difensore, accompagnata da una nuova elezione di domicilio, solo il domicilio eletto per secondo deve ritenersi valido ed efficace al fine della notifica degli atti processuali, a nulla rilevando che né il primo difensore, né la prima elezione di domicilio, siano mai stati formalmente revocati.

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Cass. civ. n. 7658/2013

L’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – non è stato tacitamente abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 170 c.p.c., né delle norme che disciplinavano l’iscrizione nell’albo dei procuratori, né dagli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l’attività procuratoria. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 6377/2013

Le notificazioni al procuratore che, pur esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell’ambito della medesima circoscrizione, vanno fatte in questo luogo, e non nel domicilio legale risultante dall’albo professionale, giacché la notifica presso il domicilio in albo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del r.d.l. n. 1578 del 1933, è consentita alla parte notificante solo in via sussidiaria. Pertanto, è nulla la notifica dell’atto di appello eseguita al difensore costituito presso il domicilio risultante dall’albo, qualora diverso dal domicilio eletto nel giudizio in primo grado e non revocato.

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Cass. civ. n. 19297/2012

L’art. 170, secondo comma, c.p.c., secondo cui se il procuratore è costituito per più parti è sufficiente, ai fini della valida notificazione o comunicazione, al medesimo, di atti del procedimento, la consegna di una sola copia di essi, opera, in difetto di una corrispondente specifica limitazione legislativa, anche nell’ipotesi in cui detto procuratore sia costituito per una pluralità di parti in virtù di procure ed atti di costituzione distinti per ciascuna di esse.

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Cass. civ. n. 19001/2010

È inammissibile il ricorso per cassazione notificato presso lo studio del procuratore del controricorrente che, nel secondo grado di giudizio, pur esercitando fuori della circoscrizione ove ha sede l’autorità giudiziaria presso cui si svolge la causa, non abbia provveduto alla formale elezione di domicilio, dovendosi, in mancanza di tale indicazione, ritenere eletto il domicilio ai sensi degli artt. 82 del r.d. n. 37 del 1934 e 330 c.p.c. presso la cancelleria della Corte d’appello, trattandosi di una nullità radicale della notificazione, sanabile soltanto con la notifica eseguita a mani proprie del procuratore.

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Cass. civ. n. 7365/2010

La notifica della sentenza effettuata presso il procuratore domiciliatario in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio, a seguito del trasferimento dello studio professionale in altra sede, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 326 c.p.c., posto che detta variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, con la conseguenza che la notifica ivi effettuata soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità dell’impugnazione.

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Cass. civ. n. 14641/2009

È valida la notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito.

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Cass. civ. n. 13546/2009

La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente – siccome in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale – alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 c.p.c., ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello ai sensi dell’art. 325, comma primo, dello stesso codice di rito.

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Cass. civ. n. 10961/2009

In tema di contenzioso tributario, la consegna a mani proprie della parte rappresenta una modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere, in tal senso dovendosi interpretare l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, in quanto norma speciale, prevale su quella di cui all’art. 170 c.p.c., ai sensi dell’art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 cit. Pertanto, è valida la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza effettuata a mani proprie della parte, anche quando la stessa sia costituita a mezzo di difensore, essendo tale comunicazione idonea a garantire il contraddittorio delle parti.

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Cass. civ. n. 22542/2007

Qualora la parte abbia nominato due difensori, con poteri anche disgiunti, la morte del procuratore domiciliatario comporta automaticamente l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che la notifica degli atti non può più avvenire, secondo il disposto dell’art. 141, quarto comma, c.p.c., presso lo studio del medesimo; è valida, invece, l’ulteriore notifica compiuta al procuratore rimasto in vita, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, qualora detto difensore, non appartenente al foro del luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, non abbia eletto domicilio nel territorio di detto Comune. Ne consegue che in tal caso, ove la sentenza d’appello sia stata notificata presso predetta la cancelleria, dalla data di tale notifica decorre il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 13615/2006

L’art. 82, secondo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria adita, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono legittimamente essere eseguite presso la cancelleria, ufficio unico articolato in più sezioni a seconda delle dimensioni dell’ufficio (principio affermato dalla S.C. in controversia in materia di lavoro nella quale si censurava la notifica della sentenza presso la cancelleria del Tribunale, e non già presso la cancelleria della sezione lavoro, nella specie del Tribunale di Trani. La S.C. ha ritenuto tale tesi priva di fondamento, in quanto basata sul presupposto che in Trani esistessero distinte cancellerie per le sezioni civili e le sezioni lavoro e che tale distinzione avesse rilevanza esterna ai fini della notifica, ritenendo, peraltro, irrilevante, ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 82, del R.D. n. 37 del 1934, sul presupposto che il ricorrente non rimettesse in discussione la regola della notifica presso la cancelleria, ma solo l’individuazione dell’ufficio interno di cancelleria presso il quale eseguire la notifica).

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Cass. civ. n. 13661/2004

A seguito della pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento, si instaura la fase della verifica (che ha inizio con la presentazione delle insinuazioni al passivo e termina con il deposito dello stato passivo), funzionale all’accertamento, tramite una delibazione sommaria, dell’ammontare delle passività del fallimento, e caratterizzata da una natura meramente esecutiva (verificandosi nel corso di essa, in modo non contenzioso e senza il contraddittorio di tutti i soggetti interessati, la sussistenza dei crediti verso la massa), ciò che esclude l’instaurazione di un giudizio di cognizione propriamente detto, con conseguente inapplicabilità, in tema di notificazioni, del disposto dell’art. 170 c.p.c., che, in quanto norma speciale rispetto al dettato generale di cui agli artt. 136 ss. stesso codice, trova applicazione esclusivamente al giudizio di cognizione.

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Cass. civ. n. 15482/2003

La notificazione al procuratore che, benché cancellato dall’albo, adempia al dovere di darne comunicazione alla parte non è inesistente, ma soltanto nulla, e, pertanto, suscettibile di sanatoria nel caso in cui l’atto abbia comunque raggiunto il suo effetto.

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Cass. civ. n. 1893/2001

In tema di notificazione di atti al difensore che eserciti fuori distretto, non può dichiararsi la nullità della notifica al procuratore costituito effettuata nel suo domicilio, ancorché non a mani proprie, invece che nel domicilio eletto nel luogo ove ha sede l’autorità competente per il giudizio, salvo che il suddetto difensore non deduca di non aver avuto, per qualsiasi ragione, tempestiva conoscenza dell’atto.
Quando la legge consente alle parti di notificare un atto in più luoghi diversi, è sufficiente che entro il termine previsto intervenga una rituale notificazione, non rilevando che sia stata effettuata la notificazione anche presso un altro dei luoghi possibili e questa si sia perfezionata oltre il termine previsto, atteso che nessuna norma processuale prevede che la parte, di fronte alla possibilità di notificare in luoghi diversi, debba sceglierne uno soltanto, decadendo dalla facoltà di notificare in altri luoghi. (Nella specie, la parte aveva eletto domicilio fuori dal circondario del Tribunale procedente, legittimando così la notifica presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37 del 1934; la S.C. ha ritenuto valida la notifica tempestivamente effettuata presso la suddetta cancelleria, benché in precedenza fosse stata effettuata notifica a mezzo posta presso il domicilio eletto fuori del circondario del giudice adito e tale notifica si fosse perfezionata oltre il termine prescritto).

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Cass. civ. n. 9863/2000

Il procuratore costituito è, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c., il destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni dirette alla parte rappresentata; le stesse devono eseguirsi al domicilio eletto anche quando la relativa elezione sia formalmente fatta dal titolare del diritto in contestazione perché quella si rilette necessariamente sul procuratore abilitato dalla procura ad litem e che ne abbia autenticato la sottoscrizione e redatto l’atto di citazione o la comparsa di risposta, così facendo propria quella elezione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione la notifica della sentenza d’appello presso la cancelleria del giudice a quo, in quanto l’elezione di domicilio in Catania, sede del giudice d’appello, presso lo studio dell’avvocato X fatta dalla parte, residente in Noto, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d’appello era da intendersi estesa ai suoi procuratori esercenti nel circondario di Siracusa).

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Cass. civ. n. 5961/2000

Qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori è valida la notifica dell’impugnazione presso uno dei due procuratori, ancorché la parte abbia eletto domicilio presso l’altro.

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Cass. civ. n. 532/1999

Nell’ipotesi di riassunzione del processo a seguito dell’intervenuta interruzione per morte di una delle parti, il giudizio non può che proseguire nei confronti (oltre che degli eredi) delle stesse parti, le quali conservano la medesima posizione processuale assunta prima dell’interruzione; ne consegue che, non essendovi alcuna possibilità di dubbio in ordine alle parti nei cui confronti la riassunzione è stata operata, deve trovare applicazione la disposizione di cui al comma secondo dell’art. 170 c.p.c., che, per le notificazioni da effettuare nel corso del processo, consente la consegna di una sola copia al procuratore, anche se costituito per più parti.

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Cass. civ. n. 7820/1998

La notifica a due persone mediante consegna di unica copia ad una sola di esse, non è causa di inesistenza dell’atto, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma di nullità che se non sanata per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione del destinatario, importa, ove tempestivamente eccepita, soltanto la rinnovazione della notifica con le conseguenze del caso.

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Cass. civ. n. 12064/1995

L’art. 82, comma 2, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito) stabilendo che se il procuratore che esercita il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria procedente il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, comporta che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all’esecuzione della stessa fuori del circondario non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché in tal caso la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che in siffatta forma vale ancor più a far raggiungere all’atto lo scopo previsto dalla legge.

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Cass. civ. n. 10109/1994

Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi è legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte. (Nella specie, deceduto uno dei due procuratori nominati col mandato a margine dell’atto di citazione in appello il giorno stesso della pubblicazione della sentenza di secondo grado, questa era stata notificata all’altro procuratore; la Suprema Corte ha rilevato che tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione).

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Cass. civ. n. 4602/1992

Ai sensi dell’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (applicabile anche dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice di rito), il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica della sentenza al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, sia ai fini della notifica di quest’ultima.

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Cass. civ. n. 4081/1992

Nel caso di non fissata residenza nel capoluogo del circondario, ed anche in difetto dell’espressa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, al procuratore che eserciti nel distretto della corte d’appello, in cui è compreso il tribunale, sede del consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto, ed abbia ivi il suo ufficio, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, né ai sensi dell’art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, il quale si riferisce ai soli procuratori che esercitino il proprio ministero fuori dalla circoscrizione di appartenenza, né (nel caso di procedimento innanzi a giudici monocratici) ai sensi dell’art. 58 att. c.p.c., che (al pari dell’art. 314, secondo comma e 414, n. 2 c.p.c.) concerne solo la parte che sta in giudizio personalmente, senza che ciò importi violazione dell’art. 3 della Costituzione.

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Cass. civ. n. 11100/1990

Quando il procuratore della parte esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, le notificazioni e comunicazioni (inclusa quella dell’ordinanza di ammissione di mezzi istruttori pronunziata fuori udienza) vanno effettuate al procuratore medesimo presso la cancelleria del giudice adito, se egli non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede la suddetta autorità giudiziaria, ai sensi della disposizione di cui all’art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che non è stata abrogata, neppure per implicito, dall’art. 170 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4549/1985

Per il principio della translatio iudici, con la declinatoria di competenza il rapporto processuale sorto dinanzi al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua, in forza della domanda originaria, dinanzi a quello cui è rimessa la causa; tuttavia, qualora avvenga un mutamento di sede, il procuratore della parte deve provvedere a nuova elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice ad quem, intendendosi altrimenti il domicilio eletto presso la cancelleria di tale seconda autorità giudiziaria.

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Cass. civ. n. 1378/1983

Ai sensi dell’art. 170 c.p.c., (per cui dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti) il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione all’esecuzione non è validamente comunicato al procuratore che, per quanto munito di mandato a margine del precetto, si sia limitato ad assistere la parte nell’attività relativa al precetto ed al pignoramento, ma non si sia costituito nel successivo giudizio di opposizione alla esecuzione, dove si è, invece, costituito altro procuratore.

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