Cass. civ. n. 4247 del 3 marzo 2015
Testo massima n. 1
L'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, nello stabilire che, se il procuratore esercente il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che tutte le notificazioni degli atti del processo, ivi compresa la sentenza conclusiva dello stesso, possono essere eseguite presso la cancelleria di detto giudice. La suddetta disposizione, essendo dettata al solo fine di esonerare la parte alla quale incombe la notificazione dai maggiori oneri connessi all'esecuzione della stessa fuori del circondario, non implica, tuttavia, alcuna nullità della notificazione eseguita al domicilio eletto dalla controparte presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario (ma nel medesimo distretto), giacché, in tal caso, la parte interessata alla notificazione adempie in maniera ancor più diligente agli obblighi che le incombono ai fini della ritualità della notifica stessa, che, in siffatta forma, vale ancor più a far raggiungere all'atto lo scopo previsto dalla legge.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi