Cass. civ. n. 19001 del 2 settembre 2010
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione notificato presso lo studio del procuratore del controricorrente che, nel secondo grado di giudizio, pur esercitando fuori della circoscrizione ove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui si svolge la causa, non abbia provveduto alla formale elezione di domicilio, dovendosi, in mancanza di tale indicazione, ritenere eletto il domicilio ai sensi degli artt. 82 del r.d. n. 37 del 1934 e 330 c.p.c. presso la cancelleria della Corte d'appello, trattandosi di una nullità radicale della notificazione, sanabile soltanto con la notifica eseguita a mani proprie del procuratore.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi