Cass. civ. n. 4081 del 3 aprile 1992
Testo massima n. 1
Nel caso di non fissata residenza nel capoluogo del circondario, ed anche in difetto dell'espressa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 10 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, al procuratore che eserciti nel distretto della corte d'appello, in cui è compreso il tribunale, sede del consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto, ed abbia ivi il suo ufficio, le notificazioni non possono essere eseguite presso la cancelleria del giudice adito, né ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, il quale si riferisce ai soli procuratori che esercitino il proprio ministero fuori dalla circoscrizione di appartenenza, né (nel caso di procedimento innanzi a giudici monocratici) ai sensi dell'art. 58 att. c.p.c., che (al pari dell'art. 314, secondo comma e 414, n. 2 c.p.c.) concerne solo la parte che sta in giudizio personalmente, senza che ciò importi violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi