Cass. civ. n. 11898 del 28 maggio 2014

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale Nel diverso caso, invece, in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte e venga chiesto il doppio termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (sempre nel testo applicabile "ratione temporis"), l'opportuna documentazione va prodotta entro i termini concessi dal giudice, pena l'invalidità della procura alle liti e dell'atto difensivo inerente. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nonostante la tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza proposta dal convenuto, la società attrice aveva prodotto la documentazione al riguardo, peraltro inidonea, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice di primo grado aveva illegittimamente concesso un ulteriore termine perentorio, successivo a quello già concesso ex art. 183 cod. proc. civ., scaduto il quale il mandato difensivo doveva considerarsi invalido).

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