Cass. civ. n. 466 del 23 gennaio 1982
Testo massima n. 1
La mancata produzione della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata e richiamata, provoca nullità della costituzione in giudizio soltanto nel caso in cui il giudice istruttore (e, nell'omissione di questi, il Collegio, ancorché in appello) abbia infruttuosamente invitato la parte a produrre il documento mancante.