Cass. civ. n. 8180 del 9 settembre 1996
Testo massima n. 1
Nel caso in cui l'intimazione di pagamento idonea a realizzare la costituzione in mora — non soggetta a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali — venga inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, l'attestazione della sua spedizione con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione, anche in mancanza di avviso di ricevimento, in considerazione dei particolari doveri che la spedizione di una raccomandata impone all'ufficio postale in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario. Trattasi peraltro di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, la quale può fornire la prova di non aver avuto notizia dell'intimazione senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che non conteneva alcuna intimazione di pagamento.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi