Cass. civ. n. 839 del 28 gennaio 1998
Testo massima n. 1
La rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti (art. 185 c.p.c. e 87 att. c.p.c.), con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere pure se attengono a questioni rilevabili d'ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.