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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5215 del 7 marzo 2007

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5215 del 7 marzo 2007

Testo massima n. 1

Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l’inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.

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