Cass. civ. n. 5092 del 9 marzo 2006
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 724, secondo comma, c.c., il coerede debitore del de cuius, al fine di assolvere alla propria obbligazione, deve conferire alla massa l'intero debito, imputandolo alla sua quota, e non anche pagare direttamente agli altri coeredi, che ne abbiano fatto richiesta, in proporzione alle quote loro spettanti.
Testo massima n. 2
I debiti per interessi maturati successivamente all'apertura della successione in relazione ad un debito del <em>de cuius</em> sono debiti ereditari che gravano su ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota ereditaria e non in proporzione alla quota di partecipazione alla comunione ereditaria.