Cass. civ. n. 2361 del 6 febbraio 2007
Testo massima n. 1
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla costituzione in mora, non può parlarsi di offerta non formale, ai sensi dell'articolo 1220 c.c., quando la somma non viene introdotta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall'articolo 1182 c.c., perché non è seria un'offerta che non metta il creditore in grado di poter riscuotere il dovuto concretamente. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del creditore e cassato con rinvio la sentenza che gli aveva negato gli interessi di mora: ha affermato la S.C. che la ritenuta serietà dell'offerta non formale — fatta dal debitore con la citazione introduttiva del giudizio di accertamento del debito in un minor importo— contrastava con l'essere avvenuto il pagamento soltanto a seguito del provvedimento del pretore, disposto ai sensi dell'articolo 186 bis c.p.c., alla prima udienza però fissata a cinque mesi dalla notificazione della citazione medesima).
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