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Art. 1220 — Offerta non formale

Art. 1220 — Offerta non formale

Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo [ 1181 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8672/2017

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l’utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benchè insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto, da un lato, la serietà e conseguente validità dell’offerta non formale di riconsegna di un immobile locato effettuata dal conduttore con un preavviso di soli due giorni e, dall’altro, la contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dal locatore a causa dell’assenza del suo tecnico di fiducia, necessario per la ricognizione dello stato dei luoghi, atteso che questi avrebbe potuto invitare altro tecnico, ovvero accettare la restituzione con riserva).

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Cass. civ. n. 2361/2007

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla costituzione in mora, non può parlarsi di offerta non formale, ai sensi dell’articolo 1220 c.c., quando la somma non viene introdotta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall’articolo 1182 c.c., perché non è seria un’offerta che non metta il creditore in grado di poter riscuotere il dovuto concretamente. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del creditore e cassato con rinvio la sentenza che gli aveva negato gli interessi di mora: ha affermato la S.C. che la ritenuta serietà dell’offerta non formale — fatta dal debitore con la citazione introduttiva del giudizio di accertamento del debito in un minor importo— contrastava con l’essere avvenuto il pagamento soltanto a seguito del provvedimento del pretore, disposto ai sensi dell’articolo 186 bis c.p.c., alla prima udienza però fissata a cinque mesi dalla notificazione della citazione medesima).

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Cass. civ. n. 15352/2006

L’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l’offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’idoneità dell’offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo).

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Cass. civ. n. 10184/2005

L’offerta non formale può consistere in qualsiasi attività del debitore che costituisca manifestazione concreta di una seria volontà di pronto ed esatto adempimento, con conseguente esclusione della mora ai sensi dell’art. 1220 c.c. (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, in tema di riconsegna dell’immobile detenuto, aveva ritenuto che la messa a disposizione delle chiavi dello stesso integrasse gli estremi dell’offerta informale seria, con conseguente irrilevanza della mancata redazione di un processo verbale di deposito delle chiavi).

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Cass. civ. n. 10269/2002

L’offerta non formale, mediante deposito banco judicis, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall’art. 1220 c.c. e. pertanto, dalla data dell’offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

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Cass. civ. n. 15505/2000

Per il disposto dell’art. 1220 c.c. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c., a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede) il debitore non può essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l’osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 c.c. che rispettivamente disciplinano l’offerta reale della somma dovuta e il suo eventuale successivo deposito.

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Cass. civ. n. 6356/2000

L’offerta non formale che, ai sensi dell’art. 1220 c.c., esclude la mora del debitore non richiede forme solenni, ma non ha luogo se non quando la prestazione sia realmente posta nella sfera di disponibilità del creditore e del fatto sia data a questo conoscenza; talché la mera richiesta di benestare per l’accredito della somma in conto corrente costituisce solo una promessa, ma non pone il danaro a disposizione del creditore e perciò non integra gli estremi della suddetta offerta.

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Cass. civ. n. 857/1999

In tema di adempimento delle obbligazioni, perché sia riscontrabile una offerta non formale di adempimento, idonea, ex art. 1220 c.c., ad escludere gli effetti della mora debendi, è necessario che sussista un credito incontestato quanto all’
an.

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Cass. civ. n. 7051/1997

L’offerta di pagamento mediante assegno circolare da parte del debitore deve ritenersi eseguita secondo gli usi, non sussistendo alcun pericolo di mancanza della relativa provvista presso la banca obbligata al pagamento (che è autorizzata alla emissione di tali titoli di credito solo previa costituzione ex lege di idonea cauzione a garanzia degli stessi), cosa che (a prescindere da ogni questione sull’efficacia liberatoria di tale forma di pagamento e sul luogo dell’adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro) tale offerta non può non qualificarsi idonea ad integrare la fattispecie dell’offerta non formale, con correlativa esclusione della mora debendi, ai sensi dell’art. 1220 c.c.

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Cass. civ. n. 2200/1973

L’offerta, da parte del debitore al creditore, di un assegno bancario, anche se circolare, non vale quale offerta non formale di cui all’art. 1220 c.c., e pertanto non è idonea ad escludere la mora del debitore.

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