Cass. civ. n. 25433 del 2 dicembre 2014

Testo massima n. 1


L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, nelle specie, nel pronto pagamento dell'importo precettato).

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