Cass. pen. n. 41873 del 09 giugno 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Contravvenzioni antinfortunistiche - Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo di vigilanza in materia di lavoro – Notifica regolarmente effettuata - Ignoranza del provvedimento – Irrilevanza.


In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, risponde del reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella formulazione antecedente la sua novellazione ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il datore di lavoro al quale sia stato regolarmente notificato, presso il luogo di residenza, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale disposta dall'organo di vigilanza e che non l'abbia successivamente ritirato presso l'ufficio postale, non potendo lo stesso addurre l'ignoranza del menzionato provvedimento, posto che l'essersi sottratto alla sua conoscenza costituisce atteggiamento non incolpevole.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30176 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 10 CORTE COST.
Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 13 com. 1 lett. D
Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1

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