Cass. civ. n. 15505 del 6 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Per il disposto dell'art. 1220 c.c. (integrato con le disposizioni degli artt. 1175 e 1375 c.c., a tenore dei quali i contraenti debbono comportarsi secondo correttezza e buona fede) il debitore non può essere considerato in mora, quindi in colpa, né tenuto al pagamento dei relativi interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quando abbia tempestivamente fatto offerta al creditore della prestazione dovuta anche senza l'osservanza delle formalità previste dagli artt. 1208 e 1210 c.c. che rispettivamente disciplinano l'offerta reale della somma dovuta e il suo eventuale successivo deposito.
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