Cass. civ. n. 16227 del 31 luglio 2015

Testo massima n. 1


Il decreto emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell'art. 333 c.c., allo scopo di regolare l'esercizio della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale), l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e, in quanto adottato per l'esclusiva tutela dell'interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

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