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Articolo 360 Codice di procedura civile — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Articolo 360 Codice di procedura civile — Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunziate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

  1. 1) per motivi attinenti alla giurisdizione ;
  2. 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza ;
  3. 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ;
  4. 4) per nullità della sentenza o del procedimento ;
  5. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

  1. 1) per motivi attinenti alla giurisdizione ;
  2. 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza ;
  3. 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ;
  4. 4) per nullità della sentenza o del procedimento ;
  5. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18318/2018

E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte d’appello abbia respinto l’istanza di rinnovazione di una citazione in appello affetta da nullità per carenza della “vocatio in ius”, atteso che un simile provvedimento non è qualificabile come sentenza nella sua sostanza, né è sussumibile nella categoria dei provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, comma 4, c.p.c., essendo privo del carattere della definitività, in quanto revocabile, e di quello della decisorietà, in quanto l’applicazione dell’art. 164, comma 2, c.p.c. compete nella Corte territoriale al giudicante in forma collegiale.

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Cass. civ. n. 17720/2018

In tema di presunzioni di cui all’art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunche´ al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e` deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensi` solo ai sensi e nei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo.

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Cass. civ. n. 16812/2018

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

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Cass. civ. n. 16170/2018

In tema di giudizio di cassazione, qualora il vizio di omessa pronuncia sia erroneamente denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e non in virtù del n. 4 della medesima disposizione normativa, il motivo proposto non è inammissibile, ove prospetti con chiarezza la questione dell’omessa pronuncia quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.

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Cass. civ. n. 15879/2018

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

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Cass. civ. n. 15196/2018

Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C., a fronte di una domanda originaria di indebito oggettivo – proposta dal debitore principale nei confronti del creditore garantito per aver quest’ultimo illegittimamente escusso la garanzia autonoma prestata in suo favore – ha ritenuto inammissibile, per novità, sia una domanda di risarcimento danni contrattuali che una domanda di ingiustificato arricchimento, ancorché proposte in riferimento alla medesima vicenda contrattuale, atteso che la diversità delle rispettive “causae petendi” e dei relativi “petita” poneva nuove questioni di diritto, tali da implicare differenti indagini ed accertamenti di fatto).

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Cass. civ. n. 14477/2018

La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell’art. 1052 c.c., e l’ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura e dell’industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l’inaccessibilità all’immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l’inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili.

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Cass. civ. n. 13770/2018

Il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento del danno biologico, aveva ridotto la percentuale di invalidità riconosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della CTU rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare un’analisi comparativa, ma anche di menzionare le diverse conclusioni cui era giunto l’ausiliare di primo grado).

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Cass. civ. n. 13399/2018

Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo assicurativo in forza di polizza che prevedeva, tra i rischi assicurati, le affezioni conseguenti a morsi e punture di animali, il giudice d’appello, nel valutare l’incidenza del pregresso stato patologico dell’assicurata sull’accertata invalidità permanente, aveva disatteso l’esito della consulenza tecnica d’ufficio svolta in secondo grado – che aveva determinato nella misura del 55%, al netto della rimanente situazione di comorbilità, la misura dell’invalidità contratta per effetto del morso di una zecca – senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere tali conclusioni).

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Cass. civ. n. 13395/2018

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 12096/2018

In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che conteneva affermazioni inconciliabili in ordine alla presenza o meno dell’assoggettamento della lavoratrice al vincolo della subordinazione).

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Cass. civ. n. 27136/2017

In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito.

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Cass. civ. n. 25259/2017

Il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell'”error in procedendo”; in tale ipotesi, ove si assuma che l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l’appello della controparte, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di essere stata investita di un sindacato di legittimità, sulla norma processuale, e non di giudizio di fatto dal ricorso avverso sentenza che aveva considerato come nuova una domanda invece già formulata nell’atto di appello).

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Cass. civ. n. 24155/2017

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

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Cass. civ. n. 23940/2017

In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

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Cass. civ. n. 22341/2017

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. (Nella specie, il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi regolatori del giusto processo in relazione all’irritualità della forma con cui l’atto di integrazione del contraddittorio era stato notificato, senza evidenziare in alcun modo quale pregiudizio la violazione denunciata avrebbe arrecato; la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha ritenuto la censura inammissibile ex art. 360 bis, n. 2, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 20964/2017

Il ricorso in Cassazione per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione di una clausola contrattuale comporta l’interpretazione della medesima e la valutazione del comportamento delle parti ed è, perciò, inammissibile, se non è denunciata la violazione delle regole di cui agli articoli 1362 c.c. e seguenti, ovvero un vizio di motivazione della sentenza, censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..

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Cass. civ. n. 19759/2017

La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata. (Nella specie, in un giudizio regolato dall’abrogato D.Lgs. n. 5 del 2003, il ricorrente si era limitato a dedurre l’avvenuta lesione del suo diritto di difesa, a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza contenuta nella comparsa di risposta della controparteparte, senza indicare quale attività processuale gli fosse stata preclusa per effetto della detta istanza).

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Cass. civ. n. 19567/2017

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., può concernere esclusivamente la motivazione del giudizio di fatto, mentre i vizi di motivazione del giudizio di diritto o costituiscono “errores in iudicando”, censurabili ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., oppure, qualora riguardino propriamente e soltanto la motivazione, danno luogo, non alla cassazione della sentenza, ma alla correzione della motivazione, a norma dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 19498/2017

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale venga denunciato, per la prima volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è inammissibile qualora sul punto si sia formato il giudicato esplicito o implicito, ricorrendo quest’ultimo tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (escluse le sole decisioni che non implichino l’affermazione della giurisdizione) e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo.

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Cass. civ. n. 19485/2017

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

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Cass. civ. n. 16502/2017

Nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l’estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l’intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie.

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Cass. civ. n. 15737/2017

Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.

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Cass. civ. n. 14802/2017

L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive.

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Cass. civ. n. 11204/2017

All’accoglimento dell’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione che determini la cessazione della materia del contendere consegue l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione.

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Cass. civ. n. 10553/2017

La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.

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Cass. civ. n. 9752/2017

Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso afferente la violazione o la falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., avendo la CTR giustificato la propria affermazione di nullità della notifica della cartella impugnata sull’ulteriore ed autonoma “ratio decidendi” della rilevanza, in caso di assenza del destinatario, della omissione dell’attestazione di ricerca di persone idonee alla ricezione dell’atto, la cui corrispondente censura è stata ritenuta fondata dalla S.C.).

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Cass. civ. n. 9105/2017

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., allorquando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

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Cass. civ. n. 9097/2017

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

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Cass. civ. n. 8986/2017

La proprietà appartiene alla categoria dei diritti cd. “autodeterminati”, sicchè incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo, utilizzabile “ratione temporis”, modificato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), il giudice di appello che, avendo il convenuto in “negatoria servitutis” dedotto l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà dapprima per usucapione e poi, in sede di gravame, a titolo derivativo, abbia rigettato tale ultima domanda sull’assunto dell’inesistenza di un atto utile al trasferimento della proprietà in favore dell’attore in riconvenzionale, omettendo tuttavia di esaminare un documento, idoneo all’uopo, ritualmente prodotto sin dal primo grado di giudizio.

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Cass. civ. n. 8758/2017

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa).

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Cass. civ. n. 7472/2017

Il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non concretando il vizio di omessa pronuncia il mancato rilievo della non contestazione di taluni fatti da parte della corte d’appello).
Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività.

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Cass. civ. n. 6835/2017

L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.

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Cass. civ. n. 5785/2017

In tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo (nella specie, il decorso del termine per la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.) non è riconducibile al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti – in quest’ultimo caso – di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza.

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Cass. civ. n. 5654/2017

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente di motivazione la mancata ammissione delle prove testimoniali, articolate in un ricorso di opposizione allo stato passivo fallimentare e letteralmente riprodotte nel ricorso per cassazione, miranti a dimostrare l’“an debeatur” del credito e, quindi, inerenti a circostanze decisive ai fini della richiesta di ammissione al passivo).

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Cass. civ. n. 5199/2017

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di appello che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e non sul merito, qualora esso sia rivolto a censurare non già la pronuncia sulla competenza, ma le ulteriori disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente.

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Cass. civ. n. 4605/2017

Il vizio di omessa motivazione della sentenza è configurabile non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando argomenti sulla base di elementi di prova menzionati in modo tale da presupporre che essi siano già conosciuti, perché li fa oggetto di mero richiamo, invece che di una descrizione sufficiente a dar conto della loro rilevanza, posto che anche in tal caso non è ricostruibile l'”iter” logico attraverso cui si è formato il suo convincimento, nè, quindi, è esercitabile il controllo della sufficienza e coerenza delle ragioni che lo sorreggono. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d’appello, dissentendo dalla pronuncia impugnata, aveva motivato la decisione assunta con un mero rinvio alle conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio senza formulare una propria autonoma motivazione che, sulla base degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo, desse sufficiente ragione del proprio convincimento difforme da quello del primo giudice).

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Cass. civ. n. 3633/2017

In tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo “dictum”, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta.

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Cass. civ. n. 3554/2017

In materia di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione di vessatorietà di una clausola contrattuale è inammissibile, per mescolanza non scindibile di vizio motivazionale e violazione di legge, in quanto implicante indissolubilmente sia l’interpretazione, spettante al giudice di merito e riguardante l’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la qualificazione della clausola, comportante la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi.

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Cass. civ. n. 2771/2017

La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale.

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Cass. civ. n. 2444/2017

Il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante della società di capitali cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, non potendo invocarsi l’ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l’operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio, sia perché la proposizione di quel ricorso richiede apposita procura speciale; parimenti è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dagli ex soci i quali, in presenza di contestazioni, non provino la loro legittimazione “ad causam” e, cioè la loro qualità di successori, – dal lato passivo nel rapporto di imposta, se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione – dimostrazione che può essere fornita, per la prima volta, anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

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Cass. civ. n. 2047/2017

È inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione.

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Cass. civ. n. 2033/2017

In materia di ricorso per cassazione, la parte non può mutare – salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata – la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l’esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione.

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Cass. civ. n. 656/2017

Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di appello venga impugnata sia con ricorso per cassazione che per revocazione e la pronuncia della corte d’appello sulla revocazione sia, a sua volta, impugnata con ricorso per cassazione, il collegio che deve giudicare su quest’ultimo può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al giudizio di cassazione avverso la prima pronuncia di appello, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

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Cass. civ. n. 23045/2015

In tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito.

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Cass. civ. n. 21439/2015

Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti.

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Cass. civ. n. 21198/2015

La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l’istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all’udienza, così da permetterle di interloquire sul punto.

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Cass. civ. n. 20128/2015

La parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del d.m. n. 140 del 2012, ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subìto rispetto a quanto sarebbe risultato dall’applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.

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Cass. civ. n. 19124/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

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Cass. civ. n. 18578/2015

È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto un vizio relativo alla costituzione del giudice in primo grado, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., non rilevato dalla corte d’appello, che aveva deciso la causa nel merito).

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Cass. civ. n. 17974/2015

La legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il tutore della minore che non ha assunto la qualità di parte nel giudizio di appello non era legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di adottabilità).

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Cass. civ. n. 17037/2015

In tema di ricorso per cassazione, il riferimento – contenuto nell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile “ratione temporis”) – al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della “quaestio facti” fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione.

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Cass. civ. n. 16227/2015

Il decreto emesso dalla corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell’art. 333 c.c., allo scopo di regolare l’esercizio della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale), l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., e, in quanto adottato per l’esclusiva tutela dell’interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

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Cass. civ. n. 16164/2015

Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all’interpretazione dell’atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito).

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Cass. civ. n. 14324/2015

La censura in sede di legittimità di violazione del principio di immediatezza della contestazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, qualora il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il fatto storico relativo alla tardività della contestazione potesse essere identificato nella difettosa valutazione di una nota istruttoria relativa al procedimento disciplinare, della quale il giudice di merito aveva omesso di considerare l’asserito carattere interlocutorio, in quanto la stessa non conteneva l’esito degli accertamenti confluiti poi nella contestazione).

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Cass. civ. n. 13928/2015

Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 13086/2015

Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato solo alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato, perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione, ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto.

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Cass. civ. n. 11456/2015

Dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 360, terzo comma, n. 3), cod. proc. civ., come sostituito, a far data dal 2 marzo 2006, dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è inammissibile il ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza che abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di merito, senza definire, nemmeno parzialmente, il giudizio.

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Cass. civ. n. 10749/2015

In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censura; infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso osservando che le informazioni contenute nella relazione di CTU in ordine alla tipologia di fondamenta ritenute più idonee alla realizzazione di alcuni alloggi appaltati dallo IACP, diverse rispetto a quelle imposte dal capitolato “inter partes”, non erano decisive ai fini dell’accoglimento delle censure formulate dalla ditta appaltatrice).

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Cass. civ. n. 10534/2015

I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione.

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Cass. civ. n. 10172/2015

In materia di ricorso per cassazione, il motivo con cui il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.

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Cass. civ. n. 8968/2015

È inammissibile, per carenza di definitività del provvedimento impugnato, avente natura meramente interlocutoria, il ricorso straordinario per cassazione proposto, ex art. 111, settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza con cui il tribunale, disattendendo la relativa istanza di revoca, abbia confermato il diniego di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ., disponendo altresì il rinvio ad un’udienza successiva, con assegnazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..

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Cass. civ. n. 8826/2015

L’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di un ente (nella specie, un consorzio) affinché il presidente agisca o resista in giudizio non può intervenire, con effetto retroattivo, nel corso del giudizio di cassazione ove i giudici di merito abbiano rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell’atto compiuto in sua assenza.

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Cass. civ. n. 8705/2015

Nel giudizio pendente tra privati per il rilascio di un’area oggetto di un contratto di locazione, il convenuto non è legittimato ad eccepire la demanialità dell’area stessa, trattandosi di eccezione “de iure tertii”, a meno che non alleghi un titolo proprio che tragga origine dalla pretesa demanialità, quale un diritto di uso civico ammissibile, o una concessione, ovvero un diritto soggettivo consequenziale all’esistenza del diritto pubblico sull’area; l’improponibilità di tale eccezione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di cassazione, anche se la questione non abbia formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici di merito.

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Cass. civ. n. 8074/2015

In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto, sicché possono e devono esaminare l’atto negoziale la cui valutazione incida sulla determinazione della giurisdizione (nella specie, il contratto di locazione la cui qualificazione come accordo sostitutivo del provvedimento di occupazione temporanea avrebbe devoluto la controversia al giudice amministrativo).

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Cass. civ. n. 6903/2015

Il ricorso per cassazione del debitore avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi è inammissibile per difetto d’interesse qualora l’esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile in conseguenza della dichiarazione negativa del terzo e non sia stato instaurato giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, atteso che, non potendo il debitore ottenere un risultato più favorevole, l’annullamento della sentenza impugnata non è necessario per eliminare un pregiudizio del suo diritto di difesa.

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Cass. civ. n. 3715/2015

Nel caso di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, la circostanza che il tribunale, adito quale giudice d’appello, abbia mancato di rilevare l’inammissibilità del gravame, giacché proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non esclude che, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, lo stesso debba necessariamente dedurre l’inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, pena la sua inammissibilità ex artt. 339, terzo comma, e 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 2532/2015

In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d’appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d’inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l’apprezzamento della decisività della censura.

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Cass. civ. n. 2498/2015

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.183, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa.

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Cass. civ. n. 2465/2015

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

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Cass. civ. n. 1414/2015

La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento.

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Cass. civ. n. 452/2015

Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la conferma, da parte del giudice d’appello, della inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di diniego del rimborso, equivalesse, implicitamente, a ritenere l’atto stesso come legittimamente emesso).

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Cass. civ. n. 174/2015

L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’interpretazione delle norme giuridiche mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva trattandosi attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, sicché non può mai costituire limite all’attività esegetica di un altro giudice. Ne consegue che un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo “ius superveniens” ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito, il quale può applicare l’indirizzo giurisprudenziale che ritiene idoneo a definire in modo corretto la controversia, senza essere tenuto a motivare le ragioni che lo hanno indotto a seguire lo stesso.

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Cass. civ. n. 66/2015

La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha statuito che erroneamente la corte territoriale – con riguardo da una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive avanzata da un’addetta al “call center” – non aveva ammesso la prova testimoniale sulla natura subordinata del rapporto di lavoro, ritenendo i relativi capitoli vertenti su circostanze oggetto di prova documentale, ovvero inidonei alla prova e generici nonostante l’indicazione delle mansioni espletate, del numero di ore lavorate e delle circostanze della cessazione del rapporto, senza esaminare i documenti ed esercitare i poteri istruttori ex art. 421 cod. proc. civ.).

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Cass. civ. n. 26292/2014

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale (quale, nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell’appello), ricade sotto il profilo dell’errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 25761/2014

La differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), mentre nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della Commissione tributaria regionale che, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva comunque esaminato i fatti – circostanze e tempi dell’iscrizione a ruolo del tributo e della notifica della cartella di pagamento – posti a fondamento dell’eccezione sollevata dal contribuente, seguendo in maniera sommaria, ma inequivocabile, un percorso logico incompatibile con il suo accoglimento).

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Cass. civ. n. 25756/2014

Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.

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Cass. civ. n. 25714/2014

La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione.

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Cass. civ. n. 22590/2014

Quando col ricorso per cassazione si censuri la valutazione del giudice di merito circa la ritualità o meno della proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, il giudice di legittimità deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, senza essere investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, che resta riservato ai soli vizi implicanti la nullità della sentenza o del procedimento.

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Cass. civ. n. 10133/2014

Avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è ammesso appello, ma solo l’opposizione innanzi allo stesso giudice, per cui l’ordinanza non può essere impugnata con ricorso “per saltum” in cassazione, previsto dall’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ. solo in relazione ad una “sentenza appellabile”.

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Cass. civ. n. 8053/2014

L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

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Cass. civ. n. 7983/2014

L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato dall’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'”omesso esame” non può intendersi che “omessa motivazione”, perché l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione.

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Cass. civ. n. 6733/2014

Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado.

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Cass. civ. n. 6335/2014

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

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Cass. civ. n. 6332/2014

Le norme poste dal codice civile in materia d’onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, sicché la loro violazione integra un “error in iudicando”, e non “in procedendo”; da ciò consegue l’ammissibilità dell’esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità al fine di verificare lo svolgimento del giudizio in conformità al rito.

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Cass. civ. n. 6330/2014

L’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale con il quale si denunciava l’illegittima rimessione in termini che aveva consentito la proposizione di una chiamata in garanzia nei confronti del ricorrente incidentale, senza prospettare in che modo la regola processuale disattesa avesse concretamente leso il diritto di difendersi e contraddire).

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Cass. civ. n. 5133/2014

L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformato dall’art. 54, primo comma, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito alla legge 7 agosto 2012, n. 134 — afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità intorno ai “fatti”, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio.

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Cass. civ. n. 4980/2014

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento (nella specie, di due raccomandate, interruttive della prescrizione), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.

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Cass. civ. n. 4447/2014

Le “tabelle” del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ.

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Cass. civ. n. 4439/2014

L’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

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Cass. civ. n. 3872/2014

Nel suo giudizio sui vizi della sentenza impugnata la Corte di cassazione è vincolata dalla prospettazione della parte. Ne consegue che, ove il giudice d’appello rilevi d’ufficio una eccezione ormai preclusa, se il ricorrente per cassazione si dolga non di tale vizio processuale, ossia dell’irrituale rilievo ufficioso del giudice, ma della correttezza nel merito della decisione, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando la effettiva sussistenza dell'”error in procedendo”.

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Cass. civ. n. 3708/2014

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

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Cass. civ. n. 3594/2014

In tema di impugnazioni, la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello.

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Cass. civ. n. 3437/2014

La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto.

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Cass. civ. n. 3355/2014

Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell’azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

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Cass. civ. n. 3200/2014

E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l’impugnazione straordinaria.

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Cass. civ. n. 2630/2014

L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel “thema decidendum” – tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

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Cass. civ. n. 91/2014

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito.

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Cass. civ. n. 21951/2013

La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto.

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Cass. civ. n. 21670/2013

Il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimanendo inammissibile in relazione a tale qualità, può tuttavia ritenersi proposto dai genitori anche in proprio, ove quella specificazione risulti frutto di errore materiale, desumibile, nella specie, dalla partecipazione in proprio dei medesimi genitori ai precedenti gradi del processo, nonché dal contenuto sostanziale della pretesa risarcitoria azionata, senza che possa intendersi come rinuncia alla domanda in proprio sin dall’inizio formulata nemmeno la circostanza che la procura speciale per la fase di legittimità sia stata conferita nella sola medesima qualità di genitori.

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Cass. civ. n. 15317/2013

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

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