Art. 360 – Codice di procedura civile – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2),3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all'articolo 70, primo comma.

Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 25348/2025

La valutazione delle circostanze in presenza delle quali è consentita, a norma dell'art. 2723 c.c., l'ammissione della prova per testimoni di patti, aggiunti o contrari, posteriori alla formazione di un documento, è demandata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può anche attribuire, in negativo o in positivo, valore preminente ad una o ad alcune di esse, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Cass. civ. n. 24801/2025

La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato dello Stato diverso da quello che lo abbia materialmente redatto non integra motivo di nullità dell'atto, dal momento che la difesa erariale ha carattere impersonale e gli avvocati dello Stato sono, pertanto, pienamente fungibili nel compimento degli atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, essendo sufficiente la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa.

Cass. civ. n. 20536/2025

In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).

Cass. civ. n. 19811/2025

L'inammissibilità, con la quale é sanzionata la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo del motivo di ricorso per cassazione che sia carente degli elementi costitutivi necessari, ha carattere strettamente processuale, in quanto attiene alla forma-contenuto dell'atto, e, poiché deve valutarsi al momento della proposizione dell'impugnazione, non può essere sanata successivamente con la memoria ex artt. 378 e 380-bis.1 c.p.c.

Cass. civ. n. 19764/2025

In tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza di merito sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento - la quale è atto amministrativo e non processuale -, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso.

Cass. civ. n. 19253/2025

In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).

Cass. civ. n. 13439/2025

In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Cass. civ. n. 11447/2025

In tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

Cass. civ. n. 11152/2025

Il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi "misti" - che riconducono, cioè, il vizio della sentenza impugnata a più d'uno fra i parametri elencati dall'art. 360 c.p.c. - è ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l'esame separato, esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente. (Nella specie, la S.C. ha giudicato ammissibile un motivo di ricorso in seno al quale erano censurati, da un lato, la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e dall'altro l'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza però che i due argomenti di critica fossero mescolati in un'inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica).

Cass. civ. n. 9774/2025

Qualora pendano contemporaneamente, proposti dalla stessa parte, sia ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, impugnata anche per revocazione, sia ricorso avverso la sentenza che ha deciso, rigettandola, sulla revocazione, è sufficiente trattare i ricorsi nella stessa udienza o camera di consiglio. (Nella specie, la Corte ha dato priorità all'esame del ricorso avverso la sentenza di appello, sul rilievo che il suo accoglimento era suscettibile di riconoscere la giurisdizione italiana anche sulla domanda concernente l'entità del contributo, da parte del genitore, del mantenimento della figlia minore, giurisdizione invece esclusa dalla sentenza di appello, e di incidere, così, sulla sentenza resa in sede di impugnazione per revocazione, il cui ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto).

Cass. civ. n. 9471/2025

Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).

Cass. civ. n. 2360/2025

In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.

Cass. civ. n. 1041/2025

In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).

Cass. civ. n. 759/2025

L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

Cass. civ. n. 353/2025

L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui - in una causa di risarcimento danni per inadempimento delle obbligazioni assunte da un professionista incaricato dell'isolamento termico di un edificio - si censurava l'interpretazione della Corte territoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le parti per l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso la prospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito al testo e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante la mera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non era ritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile).

Cass. civ. n. 23325/2024

Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale abbia fornito all'assicurato un'erronea indicazione sul termine per proporre impugnazione giudiziale, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno conseguente all'omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini prescritti dalla legge - che si concretano nell'accertamento dell'erronea comunicazione dell'ente, della natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine - costituisce un giudizio di fatto, che compete in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Cass. civ. n. 18652/2024

In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".

Cass. civ. n. 18214/2024

In tema di sindacato sull'interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede di giudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva rivendicato un'interpretazione alternativa, plausibile e a sé più favorevole, in ordine ad una comunicazione del datore di lavoro che, secondo l'assunto del giudice d'appello, non documentava la cessazione dall'incarico di amministratore delegato ad iniziativa dei vertici aziendali, non consentendogli così di accedere ai benefici previsti da un accordo precedentemente intercorso tra le parti).

Cass. civ. n. 16617/2024

Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove

Cass. civ. n. 15926/2024

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., con effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione.

Cass. civ. n. 14676/2024

La sentenza conclusiva del giudizio di rettificazione ex art. 204 del r.d. n. 1775 del 1993 può essere impugnata con ricorso per cassazione, ove se ne deduca l'erroneità in punto di diritto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione, con cui si lamentava, quale error in procedendo, che la sentenza del TSAP, pronunciata all'esito del giudizio di rettificazione, aveva travisato il contenuto della decisione da rettificare, ritenendo implicitamente rigettate alcune domande che, invece, non erano state neanche esaminate).

Cass. civ. n. 12481/2024

In tema di ricorso in cassazione avverso la decisione del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, la riduzione del termine al riguardo disposta dall'art. 99 l.fall., per il suo tenore letterale e per il suo carattere eccezionale, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, non estendendosi, pertanto, neppure al termine previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Cass. civ. n. 10927/2024

In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

Cass. civ. n. 9450/2024

La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un non motivo.

Cass. civ. n. 3925/2024

In tema di accertamento della costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio, l'interpretazione del titolo, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraenti, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità; viceversa, l'omessa valutazione del titolo non si sottrae al sindacato di legittimità per violazione di legge, poiché dà luogo alla carenza di un passaggio logico-giuridico decisivo in ordine alla sussunzione della fattispecie concreta nello schema dell'art. 1027 c.c. che implica l'applicazione di tale norma giuridica.

Cass. civ. n. 3521/2024

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in

Cass. civ. n. 2115/2024

L'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo all'11 maggio 2020, a causa della pandemia da Covid-19, non ha introdotto una speciale sospensione ex lege del processo, ma unicamente la sospensione dei termini processuali, cosicché l'atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo non è nullo, ma solo improduttivo dei suoi effetti in relazione alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza di tale periodo, non si verifica alcuna inammissibilità, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione.

Cass. civ. n. 8798/2023

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente all'istanza di liquidazione degli onorari del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile.

Cass. civ. n. 8536/2023

affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).

Cass. civ. n. 1172/2023

Gli eventuali vizi della fase amministrativa - e non giurisdizionale - del procedimento disciplinare ove dedotti come motivi di ricorso per cassazione, non possono qualificarsi come "errores in procedendo", di talchè non è consentito alla Corte l'esame diretto degli atti, né a tale fase sono applicabili, in tutto e per tutto, le norme e i principi propri della fase giurisdizionale. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato la censura proposta da un professionista, esercente la professione medico-chirurgica, con la quale si lamentava la comunicazione del solo dispositivo del provvedimento disciplinare con omissione della motivazione dello stesso).

Cass. civ. n. 21439/2015

Nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti.

Cass. civ. n. 20128/2015

La parte che propone ricorso per cassazione, deducendo l'illegittima liquidazione delle spese processuali distinte in diritti e onorari in violazione del d.m. n. 140 del 2012, ha l'onere di indicare il concreto aggravio economico subìto rispetto a quanto sarebbe risultato dall'applicazione delle suddette disposizioni, atteso che, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata.

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La legittimazione al ricorso per cassazione, o all'impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l'opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione non si esercita un'azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il tutore della minore che non ha assunto la qualità di parte nel giudizio di appello non era legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di revoca della dichiarazione di adottabilità).

Cass. civ. n. 16227/2015

Il decreto emesso dalla corte d'appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell'art. 333 c.c., allo scopo di regolare l'esercizio della potestà genitoriale (ora responsabilità genitoriale), l'affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e, in quanto adottato per l'esclusiva tutela dell'interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.

Cass. civ. n. 8968/2015

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Cass. civ. n. 8826/2015

L'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di un ente (nella specie, un consorzio) affinché il presidente agisca o resista in giudizio non può intervenire, con effetto retroattivo, nel corso del giudizio di cassazione ove i giudici di merito abbiano rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in sua assenza.

Cass. civ. n. 6903/2015

Il ricorso per cassazione del debitore avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è inammissibile per difetto d'interesse qualora l'esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile in conseguenza della dichiarazione negativa del terzo e non sia stato instaurato giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, atteso che, non potendo il debitore ottenere un risultato più favorevole, l'annullamento della sentenza impugnata non è necessario per eliminare un pregiudizio del suo diritto di difesa.

Cass. civ. n. 2532/2015

In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d'appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisività della censura.

Cass. civ. n. 10133/2014

Avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non è ammesso appello, ma solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice, per cui l'ordinanza non può essere impugnata con ricorso "per saltum" in cassazione, previsto dall'art. 360, secondo comma, cod. proc. civ. solo in relazione ad una "sentenza appellabile".

Cass. civ. n. 8053/2014

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Cass. civ. n. 7983/2014

L'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformato dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, va inteso, in applicazione dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ., tenendo conto della prospettiva della novella, mirata ad evitare l'abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Ne consegue che: a) l'"omesso esame" non può intendersi che "omessa motivazione", perché l'accertamento se l'esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l'omissione e non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell'estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione.

Cass. civ. n. 6733/2014

Con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 6335/2014

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Cass. civ. n. 6332/2014

Le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, sicché la loro violazione integra un "error in iudicando", e non "in procedendo"; da ciò consegue l'ammissibilità dell'esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità al fine di verificare lo svolgimento del giudizio in conformità al rito.

Cass. civ. n. 6330/2014

L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale con il quale si denunciava l'illegittima rimessione in termini che aveva consentito la proposizione di una chiamata in garanzia nei confronti del ricorrente incidentale, senza prospettare in che modo la regola processuale disattesa avesse concretamente leso il diritto di difendersi e contraddire).

Cass. civ. n. 5133/2014

L'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformato dall'art. 54, primo comma, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito alla legge 7 agosto 2012, n. 134 — afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l'area del sindacato di legittimità intorno ai "fatti", a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio.

Cass. civ. n. 4980/2014

Qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un documento (nella specie, di due raccomandate, interruttive della prescrizione), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa.

Cass. civ. n. 4447/2014

Le "tabelle" del Tribunale di Milano assumono rilievo, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona. Ne consegue che la loro erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3), cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4439/2014

L'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 3872/2014

Nel suo giudizio sui vizi della sentenza impugnata la Corte di cassazione è vincolata dalla prospettazione della parte. Ne consegue che, ove il giudice d'appello rilevi d'ufficio una eccezione ormai preclusa, se il ricorrente per cassazione si dolga non di tale vizio processuale, ossia dell'irrituale rilievo ufficioso del giudice, ma della correttezza nel merito della decisione, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando la effettiva sussistenza dell'"error in procedendo".

Cass. civ. n. 3708/2014

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Cass. civ. n. 3594/2014

In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicché il giudice del gravame ben può, in dispositivo, confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello.

Cass. civ. n. 3437/2014

La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, a condizione che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto.

Cass. civ. n. 3355/2014

Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 3200/2014

E inammissibile il ricorso per cassazione per motivi inerenti la giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., avverso la sentenza resa dal Consiglio di Stato in relazione alla richiesta di revocazione di una decisione dallo stesso pronunciata, in quanto il ricorso straordinario ex art. 111, ottavo comma, Cost., e il ricorso per revocazione costituiscono rimedi concorrenti, esperibili solo contro la decisione di merito, traducendosi, una diversa soluzione, in una indebita protrazione dei termini per l'impugnazione straordinaria.

Cass. civ. n. 2630/2014

L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel "thema decidendum" - tale statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l'erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicché detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 91/2014

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito.

Cass. civ. n. 21951/2013

La revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto.

Cass. civ. n. 21670/2013

Il ricorso per cassazione proposto dai genitori quali esercenti la potestà sul figlio, quando lo stesso sia già divenuto maggiorenne, con riguardo a giudizio per i danni da questo subiti in un infortunio scolastico, rimanendo inammissibile in relazione a tale qualità, può tuttavia ritenersi proposto dai genitori anche in proprio, ove quella specificazione risulti frutto di errore materiale, desumibile, nella specie, dalla partecipazione in proprio dei medesimi genitori ai precedenti gradi del processo, nonché dal contenuto sostanziale della pretesa risarcitoria azionata, senza che possa intendersi come rinuncia alla domanda in proprio sin dall'inizio formulata nemmeno la circostanza che la procura speciale per la fase di legittimità sia stata conferita nella sola medesima qualità di genitori.

Cass. civ. n. 15317/2013

In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.

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