Cass. civ. n. 6903 del 7 aprile 2015
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione del debitore avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è inammissibile per difetto d'interesse qualora l'esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile in conseguenza della dichiarazione negativa del terzo e non sia stato instaurato giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, atteso che, non potendo il debitore ottenere un risultato più favorevole, l'annullamento della sentenza impugnata non è necessario per eliminare un pregiudizio del suo diritto di difesa.
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