Cass. civ. n. 2200 del 27 luglio 1973
Testo massima n. 1
L'offerta, da parte del debitore al creditore, di un assegno bancario, anche se circolare, non vale quale offerta non formale di cui all'art. 1220 c.c., e pertanto non è idonea ad escludere la mora del debitore.
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