Cass. civ. n. 26292 del 15 dicembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche che, invece, in quanto prospettabili come vizio relativo ad una disposizione di natura processuale (quale, nella specie, la declaratoria di inammissibilità dell'appello), ricade sotto il profilo dell'errore di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.