Cass. pen. n. 12564 del 25 marzo 2015

Testo massima n. 1


Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.

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