Art. 24 – Codice di procedura penale – Decisioni del giudice di appello sulla competenza
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581 c.p.p.].
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [443, 448, 469, 593 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1796/2024
Il disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti in eccedenza, non trova applicazione con riguardo alla nomina di un secondo difensore, funzionale della costituzione di parte civile, differente da quello nominato in precedenza al solo fine della presentazione della querela, producendo tale nomina effetti solo al di fuori del processo, in ragione della differenza e non necessaria coincidenza tra la figura della persona offesa, di tipo sostanziale, e quella della parte civile, di natura strettamente processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato ricorrente basata sulla supposta invalidità della costituzione di parte civile effettuata per il tramite di un difensore diverso da un altro nominato in precedenza per la sola presentazione della querela).
Cass. civ. n. 5441/2018
In tema di perizia grafica, sono utilizzabili a fini di comparazione anche le scritture espressamente disconosciute dall'imputato ovvero non autenticate, oltre a quelle non sottoposte allo stesso ai fini del riconoscimento, a condizione che siano a lui comunque attribuibili in base al prudente apprezzamento del giudice.
Cass. civ. n. 15833/2018
Il giudice che, in difetto di prova della legale conoscenza del provvedimento, ritenga tardiva l'impugnazione proposta ha l'onere di accertare, alla stregua delle risultanze processuali, la diversa data, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui l'effettiva conoscenza si sarebbe verificata. (Fattispecie in tema di riesame di decreto di sequestro preventivo, dichiarato inammissibile per non avere fornito il ricorrente, amministratore della società estera proprietaria delle autovetture sequestrate, che si trovavano nella disponibilità di altro soggetto, la prova della data, rilevante ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., di effettiva conoscenza della misura).
Cass. civ. n. 14772/2018
In tema di sequestro preventivo di somme di danaro su conti correnti bancari, il termine per la proposizione dell'istanza di riesame decorre o dal momento di comunicazione dei c.d. "blocchi" effettuati dall'istituto bancario o dal momento, anche precedente, in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento di sequestro. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta il 31 ottobre 2017 avverso il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari del 9 ottobre 2017, eseguito il successivo 7 novembre).
Cass. civ. n. 29186/2018
Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato.
Cass. civ. n. 12904/2018
In tema di cosa giudicata, la formazione del giudicato non coincide con l'eseguibilità del titolo, costituendo la prima il mero presupposto della seconda; pertanto l'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna composta di un unico capo in relazione al solo trattamento sanzionatorio non comporta automaticamente, in applicazione del principio della formazione progressiva del giudicato, l'immediata eseguibilità di detta sentenza, che può ricorrere soltanto qualora la pena sia definita con certezza nel "quantum" minimo inderogabile. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte in relazione alla recidiva, con dichiarazione di assorbimento degli altri motivi di ricorso concernenti la determinazione della pena).
Cass. civ. n. 15784/2017
L'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema.
Cass. civ. n. 16523/2017
Il divieto di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, ex art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., costituisce un principio generale che opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, giacché l'esaurimento delle finalità istruttorie - presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla "res" e della conseguente restituzione - non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della misura di sicurezza obbligatoria. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori).
Cass. civ. n. 9991/2017
In tema di sequestro probatorio, qualora l'ordinanza di conferma emessa dal tribunale del riesame venga annullata con rinvio, perchè fondata su un apprezzamento del "fumus commissi delicti" trasmodato in una valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa, al giudice di rinvio non è precluso un vaglio critico degli elementi addotti nel decreto di sequestro a supporto della prospettata ipotesi di reato, ma l'annullamento del predetto decreto, per insussistenza del "fumus", potrà essere pronunciato nei soli casi di difformità rilevabile "ictu oculi", anche sulla scorta di eventuali deduzioni difensive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale vincolo per il giudice di rinvio deve essere apprezzato anche alla luce della specifica finalità propria del sequestro probatorio, laddove invece la verifica in ordine alla sussistenza del "fumus" acquista una maggiore pregnanza nel sequestro preventivo, in considerazione della diversità di presupposti e funzioni che caratterizza detta misura).
Cass. civ. n. 2664/2017
In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere validamente presentata anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private e i difensori, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato, e ciò in base al rinvio contenuto nell'articolo 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta nei suddetti uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga entro lo stesso termine al tribunale competente a decidere.
Cass. civ. n. 47374/2017
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria el tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.
Cass. civ. n. 11949/2017
In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai "punti" annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto.
Cass. civ. n. 15277/2017
In tema di competenza territoriale in ordine alle rogatorie internazionali, una volta che la Corte d'appello abbia esercitato il controllo giurisdizionale sulla eseguibilità nell'ordinamento nazionale della rogatoria straniera, ordinandone l'esecuzione, la sua competenza territoriale non può più essere messa in discussione, ferma restando la facoltà di delegare l'esecuzione di singoli atti della rogatoria ad un giudice delle indagini preliminari di altro distretto. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento della Corte d'appello che, dopo aver trattenuto gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria straniera provvedendo a darvi esecuzione tramite un proprio consigliere delegato, aveva successivamente trasmesso per competenza gli atti ad altra Corte d'appello).
Cass. civ. n. 51086/2016
Il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, su mozziconi di sigaretta ed un "cotton fioc" da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona.
Cass. civ. n. 53160/2016
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l'art.324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini.
Cass. civ. n. 5753/2016
Nel caso di annullamento parziale con rinvio a norma dell'art. 624 cod. proc. pen. della sentenza di condanna soltanto per alcuni reati, l'eventuale modifica del trattamento sanzionatorio finale, a seguito dell'assoluzione pronunciata dal giudice del rinvio, non incide sui fatti non interessati dalla sentenza parzialmente rescindente, con la conseguenza che il nuovo assetto sanzionatorio disposto non rileva ai fini del computo dei termini di prescrizione dei reati già irrevocabilmente accertati.
Cass. civ. n. 18954/2016
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
Cass. civ. n. 37644/2015
In tema di perquisizione di sistema informatico o telematico, sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma secondo, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso genericamente fondato sulla mancata indicazione, da parte del consulente tecnico del PM, del cd. valore "hash" dei files ottenuti dai supporti informatici, in assenza peraltro di contestazione circa la mancata corrispondenza fra le copie estratte e i dati originariamente presenti sui supporti informatici nella disponibilità dell'imputato).
Cass. civ. n. 27139/2015
Il divieto di revoca del sequestro, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non trova applicazione per l'ipotesi contemplata dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilità della misura reale, non è suscettibile di interpretazione analogica.
Cass. civ. n. 12564/2015
Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.
Cass. civ. n. 44640/2015
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 che ha novellato l'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.
Cass. civ. n. 53674/2014
In tema di riesame di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni per la decisione, che decorre dal momento di ricezione degli atti processuali, è perentorio e non prorogabile, con conseguente inefficacia della misura in caso di inosservanza.
Cass. civ. n. 53435/2014
Il provvedimento con cui la Corte d'appello decide sulla domanda di rogatoria internazionale inoltrata da uno Stato estero non è soggetto a ricorso per cassazione, trattandosi di una decisione che non incide sul tema della responsabilità, né su quello dei presupposti per l'esercizio della giurisdizione da parte dell'a.g. dello Stato rogante. (Fattispecie relativa a richiesta di assistenza giudiziaria per l'assunzione dell'interrogatorio di un indagato in un procedimento pendente presso l'a.g. dello Stato richiedente).
Cass. civ. n. 47264/2014
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 46419/2014
Nell'ipotesi di pronuncia della Corte di cassazione di annullamento parziale, la declaratoria in dispositivo delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili, ex art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, conseguentemente, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte - adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio - di individuare, sulla base della lettura e dell'interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato.
Cass. civ. n. 45458/2014
All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis cod.proc.pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n.128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis cod.proc.pen. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma secondo dell'art. 303 cod.proc.pen., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione "decorrono nuovamente i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento").
Cass. civ. n. 21257/2014
La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere nel merito l'impugnazione ex art. 24, comma secondo, c.p.p. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.l.vo n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria).
Cass. civ. n. 3651/2014
L'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351, comma primo ter, c.p.p., secondo cui, nei procedimenti relativi a determinati delitti, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, non comporta la nullità delle dichiarazioni assunte, ma può assumere rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare e può incidere sulla valutazione di attendibilità dei contenuti dichiarativi.
Cass. civ. n. 2325/2014
Non è abnorme il provvedimento del Gup che, disattendendo le richieste delle parti di declaratoria immediata di estinzione di uno o più reati per sopravvenuta prescrizione, disponga comunque il rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che, per sua natura, il decreto che dispone il giudizio non può determinare indebite regressioni del procedimento né anomale situazioni di stasi processuale, mentre l'imputato può riproporre al giudice del dibattimento le proprie richieste di immediata declaratoria di estinzione del reato, già rigettate dal g.u.p.).
Cass. civ. n. 48907/2013
In tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 224 bis cod. proc. pen. se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta maneggiata e fumata dall'indagato, acquisito dalla polizia giudiziaria dopo che l'indagato medesimo l'aveva abbandonato).
Cass. civ. n. 29433/2013
Al solo pubblico ministero è riconosciuta la competenza esclusiva di chiedere al gip, ai sensi dei commi secondo e ss. dell'art. 240 c.p.p., la distruzione della documentazione formata attraverso la raccolta illegale di informazioni o attraverso intercettazioni illegali, trattandosi di competenza accessoria all'attività di raccolta delle prove. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta inammissibile la richiesta di un indagato di procedere alla distruzione di documentazione contenente le informazioni bancarie di migliaia di correntisti, formata abusivamente da un ex dipendente infedele).