Art. 24 – Codice di procedura penale – Decisioni del giudice di appello sulla competenza
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581 c.p.p.].
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [443, 448, 469, 593 c.p.p.].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1796/2024
Il disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti in eccedenza, non trova applicazione con riguardo alla nomina di un secondo difensore, funzionale della costituzione di parte civile, differente da quello nominato in precedenza al solo fine della presentazione della querela, producendo tale nomina effetti solo al di fuori del processo, in ragione della differenza e non necessaria coincidenza tra la figura della persona offesa, di tipo sostanziale, e quella della parte civile, di natura strettamente processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato ricorrente basata sulla supposta invalidità della costituzione di parte civile effettuata per il tramite di un difensore diverso da un altro nominato in precedenza per la sola presentazione della querela).
Cass. civ. n. 12564/2015
Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.
Cass. civ. n. 21257/2014
La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere nel merito l'impugnazione ex art. 24, comma secondo, c.p.p. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del d.l.vo n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria).
Cass. civ. n. 2037/1993
L'art. 568, comma secondo, c.p.p. dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze «salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28». Ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma primo, c.p.p., il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M., è inammissibile il ricorso per cassazione.