14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 398 del 26 gennaio 1985
Testo massima n. 1
Con riguardo a divisione ereditaria allorquando i crediti e i debiti tra coeredi derivano dallo stato di comunione ereditaria, l’imputazione di essi allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, mediante il prelevamento dei beni dalla massa ereditaria nell’ambito delle operazioni divisionali, pur facendo parte del procedimento divisorio, non si identifica con la divisione vera e propria dei beni oggetto dei prelevamenti stessi, con la conseguenza che, al fine di accertare se le porzioni corrispondano alle rispettive quote ereditarie, occorre fare sempre riferimento al valore dei beni al momento della divisione e non a quello dell’apertura della successione.
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Testo massima n. 2
Il terzo comma dell’art. 789 c.p.c., il quale fa derivare dalla mancanza di contestazioni al progetto di divisione predisposto dal giudice istruttore, la presunzione legale di accettazione della divisione disposta con il progetto stesso, costituisce norma di carattere eccezionale che, come tale, non è applicabile in via analogica a situazioni diverse e, quindi, neppure all’ipotesi del progetto di divisione predisposto nel giudizio d’appello dal collegio a mezzo del consulente tecnico.
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