Cass. civ. n. 2196 del 9 aprile 1982

Testo massima n. 1


Poiché il diritto al risarcimento del danno si concretizza nel momento in cui si verifica l'evento dannoso, è in quel momento che deve essere constatata l'ampiezza del pregiudizio subito dal danneggiato, ancorché la liquidazione — cioè la determinazione dell'equivalente monetario del danno — debba essere fatta con riferimento all'epoca in cui la sentenza di condanna viene pronunciata.

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