Art. 1223 – Codice civile – Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento [2057] o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 13844/2025
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
Cass. civ. n. 12627/2025
La domanda di condanna di un professionista (nella specie, di un notaio) per responsabilità contrattuale - cioè, per violato gli obblighi professionali - può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato, occorrendo a tale scopo valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (Nella specie, la S.C., escludendo la responsabilità del notaio in relazione alla garanzia per evizione, ha cassato con rinvio la sentenza gravata che aveva condannato gli eredi del professionista rogante al pagamento, a favore dei compratori evitti, sia della somma pari a quella da questi pagata, prima del rogito, titolo di prezzo della compravendita immobiliare, sia di quella corrisposta al terzo per l'illegittima occupazione dell'immobile).
Cass. civ. n. 11320/2025
Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.
Cass. civ. n. 11287/2025
Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).
Cass. civ. n. 10189/2025
In tema di consenso del paziente ad un intervento chirurgico, l'onere di informazione che grava sul medico e che va assolto nei confronti del paziente, pur rivestendo i caratteri della completezza e della specificità, non si estende sino agli estremi della rappresentazione di ogni possibile conseguenza, negativa o addirittura infausta, dell'intervento stesso, tanto sotto il profilo dell'estrema improbabilità di tali conseguenze, quanto sotto quello della non necessità di indicazioni strettamente scientifiche, tra le quali lo specifico "nomen morbi", già rappresentato nelle sue linee generali all'atto del consenso. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti di una paziente, deceduta per embolia adiposa, a seguito di un intervento di protesi d'anca, ritenendo sufficientemente indicativo dell'esaustività del consenso il modulo da lei sottoscritto, contenente un'indicazione generica di embolia come possibile rischio clinico, senza che fosse necessario illustrare le differenze medico-scientifiche tra le varie forme di embolia, non apparendo verosimile che, in presenza di tali, peraltro ultronee, specificazioni, la paziente avrebbe scelto di non operarsi a seguito di una frattura al femore).
Cass. civ. n. 9101/2025
Ai fini del riconoscimento del diritto di surroga dell'assicuratore sociale per l'indennità giornaliera ex art. 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, occorre accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale ha ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come danno civile - inclusa la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, quale pregiudizio diverso dal danno patrimoniale futuro, da lucro cessante, per la perdita della capacità lavorativa specifica -, a nulla rilevando che la vittima ne abbia (o meno) chiesto il risarcimento al terzo responsabile.
Cass. civ. n. 8905/2025
In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell'inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, deve essere parametrato alla differenza (recte al deprezzamento) tra il prezzo pattuito nel preliminare e il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, potendosi tener conto anche di ulteriori circostanze, suscettibili di determinare un incremento o una riduzione del pregiudizio, a condizione che esse siano allegate e provate e appaiano ragionevolmente prevedibili e non meramente ipotizzate.
Cass. civ. n. 8758/2025
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).
Cass. civ. n. 2034/2025
In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "in re ipsa" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).
Cass. civ. n. 30016/2024
In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Cass. civ. n. 25805/2024
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).
Cass. civ. n. 25466/2024
In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguitane).
Cass. civ. n. 25442/2024
Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.
Cass. civ. n. 21931/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente interessato ad una procedura di mobilità illegittimamente omessa può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi tenendo conto - come parametri di riferimento di un giudizio equitativo e in proporzione alla consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo - delle perdite patrimoniali e del mancato guadagno correlati al non conseguimento del transito alla P.A. di destinazione, fra cui deve ricomprendersi anche la perdita dell'indennità di posizione eventualmente spettante presso tale P.A.
Cass. civ. n. 21527/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
Cass. civ. n. 20894/2024
La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).
Cass. civ. n. 20661/2024
La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.
Cass. civ. n. 19849/2024
In tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario.
Cass. civ. n. 18568/2024
L'illegittima sospensione delle liste di mobilità, a cui consegua il mancato inserimento del lavoratore socialmente utile nel progetto che gli avrebbe consentito l'accesso alla procedura di stabilizzazione, determina un danno da perdita di chance pretensiva, che deve essere risarcito rapportando le somme non percepite alla probabilità statistica di verificazione dell'occasione perduta. (Nel caso di specie, la S.C., in parziale accoglimento del ricorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, riconoscendo alla lavoratrice tutte le somme dovutele a titolo retributivo e contributivo, aveva liquidato il risarcimento del danno da mancata stabilizzazione, anziché da perdita della relativa chance).
Cass. civ. n. 17670/2024
I danni subiti da un autoveicolo in un incidente stradale sono risarcibili se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provato il danno per la mancata dimostrazione del pagamento della riparazione).
Cass. civ. n. 16199/2024
In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Cass. civ. n. 15112/2024
Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Cass. civ. n. 12436/2024
In tema di peculato, il concessionario, in caso di appropriazione del prelievo unico erariale da parte del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, non riveste la qualità di persona offesa dal reato, posto che il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione, sicché non ha diritto al risarcimento del danno morale.
Cass. civ. n. 10477/2024
Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagevoli).
Cass. civ. n. 8989/2024
La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito.
Cass. civ. n. 7892/2024
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
Cass. civ. n. 6371/2024
L'ente locale che agisca, nei confronti del proprio istituto tesoriere, per il risarcimento del danno conseguente all'assegnazione di somme pignorate nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, ha l'onere di provare non solo che la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. fosse incompleta, imprecisa o non veritiera, ma altresì che essa sia stata la causa dell'assegnazione di somme effettivamente impignorabili, dovendo, a tal fine, dimostrare, da un lato, i fatti costitutivi del vincolo di impignorabilità (in primis, la notificazione al tesoriere delle deliberazioni di vincolo di importi non inferiori a quelli disponibili sul conto di tesoreria), e dall'altro l'assenza di eventuali fatti estintivi o modificativi di quel vincolo che sarebbero potuti essere opposti dai creditori (tra cui la mancata emissione di mandati di pagamento per titoli non vincolati, senza il rispetto del necessario ordine cronologico).
Cass. civ. n. 5787/2024
Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva parametrato la liquidazione del danno subito da una persona che aveva conseguito il diploma in geometria e che si era iscritta al relativo esame di abilitazione, al reddito medio di un geometra abilitato alla professione, rilevando che la concreta individuazione di un reddito di lavoro a cui il danneggiato possa ragionevolmente aspirare esclude il ricorso al criterio residuale del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 c.ass.).
Cass. civ. n. 5380/2024
Nell'ipotesi di dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile corrisponde al minor vantaggio o al maggior aggravio economico rispetto alle diverse condizioni alle quali sarebbe stato concluso il contratto in mancanza della condotta dolosa, nonché agli ulteriori pregiudizi correlati alla lesione dell'interesse positivo sotteso all'accordo, ove discendenti dalla suddetta condotta alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, con riferimento alla responsabilità precontrattuale dei promittenti alienanti per aver sottaciuto, in sede di conclusione del contratto preliminare di compravendita di un immobile, la circostanza che quest'ultimo fosse gravato da servitù di passaggio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel commisurare il risarcimento al minor valore di scambio che sarebbe stato attribuito al bene ove fosse stata conosciuta la servitù, aveva escluso la risarcibilità del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese sopportate per addivenire a una soluzione transattiva con i relativi titolari, ritenendolo non causalmente riconducibile al contegno decettivo).
Cass. civ. n. 4415/2024
In tema di responsabilità derivante da emotrasfusioni con sangue infetto, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera anche nel caso di apparente non coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, la regione e il commissario liquidatore dell'USL, da un lato, e il Ministero della Difesa dall'altro), nonostante quest'ultimo, ai sensi della legge suddetta, non sia abilitato ad agire in surrogazione nei confronti del primo, allorquando possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile.
Cass. civ. n. 5119/2023
In caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi.
Cass. civ. n. 2261/2022
In tema di risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance", sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica, di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso).
Cass. civ. n. 16027/2022
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Cass. civ. n. 27016/2022
La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato una provvisionale sulla base di una valutazione prognostica del possibile ammontare del danno conseguenza, da accertarsi in separato giudizio).
Cass. civ. n. 37477/2022
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.
Cass. civ. n. 1627/2022
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa.
Cass. civ. n. 37798/2022
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).
Cass. civ. n. 14268/2021
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (Fattispecie in tema di occupazione illegittima, da parte della P.A., di terreni oggetto di piano di lottizzazione). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2017).
Cass. civ. n. 31358/2021
La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto.
Cass. civ. n. 39762/2021
In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941, interpretato in conformità all'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»).
Cass. civ. n. 134/2020
In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso; rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2014).
Cass. civ. n. 3545/2020
Il danno da perdita della capacità di lavoro, come ogni altro credito risarcitorio, va liquidato stabilendo la quota del reddito perduta dalla vittima in conseguenza dell'invalidità causata dall'illecito; se l'ultimo reddito noto risale ad epoca anteriore al sinistro, detta liquidazione va operata rivalutando tale importo in base al coefficiente del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) calcolato dall'Istat e relativo al tempo del sinistro. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2017).
Cass. civ. n. 8532/2020
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/03/2017).
Cass. civ. n. 9682/2020
Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/01/2017).
Cass. civ. n. 9706/2020
Il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all'autodeterminazione (nella specie, derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione della nascitura) consiste nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto e rinviene il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata anticipata consapevolezza dell'infermità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'omessa informazione della gestante, perché le allegate alterazioni della vita dei genitori trovavano causa nella nascita della bambina, affetta dalla c.d. sindrome di "Down", e non nella ritardata conoscenza di tale circostanza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 21/02/2018).
Cass. civ. n. 10549/2020
Il mancato rispetto del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad un contratto di concessione di vendita di autoveicoli, aveva ritenuto illegittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte della società concedente, avvenuto in modo improvviso ed imprevedibile e ledendo l'incolpevole aspettativa dei concessionari ad una maggiore durata del contratto medesimo, ingenerata dalla richiesta di controparte di realizzare ulteriori e cospicui investimenti, per poi ricomprendere nel risarcimento il danno da lucro cessante per mancato utile, commisurato al fatturato che la ditta concessionaria avrebbe realizzato se la menzionata aspettativa fosse stata soddisfatta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2018).
Cass. civ. n. 17948/2020
In tema di intermediazione mobiliare, ove l'intermediario sia condannato a risarcire il danno cagionato al cliente per avere dato corso a un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi su di lui gravanti, senza che sia pronunciata anche la risoluzione del contratto di negoziazione, si deve tenere conto che l'investitore resta in possesso dei titoli, sicché, in applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno", dalla liquidazione va decurtato il valore residuo dei titoli acquistati - così come risultante dalle quotazioni ufficiali al momento della decisione -, nonché l'ammontare delle cedole nel frattempo riscosse. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/03/2015).
Cass. civ. n. 24481/2020
Un danno patrimoniale da incapacità lavorativa permanente può essere sofferto anche da chi fosse disoccupato al momento dell'infortunio subito, qualora i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine conseguito secondo le proprie capacità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/06/2018).
Cass. civ. n. 26757/2020
La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/01/2012).
Cass. civ. n. 28986/2019
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Cass. civ. n. 2550/2019
L'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore va detratto dalle somme in concreto dovute a quest'ultimo, allo stesso titolo, dal terzo responsabile del fatto illecito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva operato la detrazione della rendita riconosciuta dall'INAIL sull'ammontare del risarcimento del danno già ridotto in ragione dell'accertato concorso di colpa del danneggiato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2015).
Cass. civ. n. 2778/2019
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2015).
Cass. civ. n. 11203/2019
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni per trasloco di mobilio e trasferimento degli abitanti in altro alloggio, ha confermato la sentenza secondo cui difettava la prova del danno - qualificato come emergente - avendo i ricorrenti invocato un obbligo di liquidazione "in re ipsa", attraverso il criterio equitativo del valore locativo dell'immobile, anziché provare nell'"an" e nel "quantum" le conseguenze negative derivanti, di regola, dallo spossessamento). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/06/2017).
Cass. civ. n. 2675/2018
In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli. (Nella specie, era stato eseguito in maniera erronea un intervento di raschiamento uterino in seguito ad una non corretta diagnosi di aborto interno, accertata dopo la ventunesima settimana e, quindi, oltre il termine previsto dalla l. n. 194 del 22 maggio 1978, con la conseguenza che la gravidanza era proseguita e si era conclusa con la nascita indesiderata di una bambina).
Cass. civ. n. 11012/2018
Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, dichiarata la risoluzione del contratto preliminare, ha negato il diritto al risarcimento del danno correlato alla mancata percezione dei canoni che sarebbero stati riscossi, ove fosse stato concluso il contratto definitivo, per la locazione estiva dell'immobile promesso in vendita, sito in località marina).
Cass. civ. n. 11165/2018
L'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva ritenuto sufficiente ai fini della prova di tale danno il mero superamento della soglia del 50% nel rapporto tra posti disponibili e partecipanti al concorso).
Cass. civ. n. 5641/2018
In materia perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni parentali conseguenti al decesso di un congiunto, avvenuto a causa di errori diagnostici che ritardarono di oltre due anni la diagnosi di un tumore polmonare, in quanto la Corte territoriale aveva escluso che l'inadempimento dei sanitari avesse ridotto la "chance" di guarigione del paziente, sul rilievo che la morte si sarebbe comunque verificata, omettendo così di identificare correttamente l'evento di danno nella perdita anticipata della vita e nella peggiore qualità della stessa).
Cass. civ. n. 3691/2018
In tema di danno alla persona, la perdita di "chance", ovvero di una concreta possibilità di conseguire un determinato bene della vita, integrante la lesione di un'entità patrimoniale attuale suscettibile di autonoma valutazione economica, non può coesistere con il danno alla salute (e con il correlato danno morale), il quale presuppone l'accertamento che l'illecito si sia concretizzato in una menomazione dell'integrità psicofisica, e che, di conseguenza, l'inadempimento del sanitario abbia non soltanto privato il paziente di una possibilità di cura ma concretamente inciso sullo stato di salute.
Cass. civ. n. 9048/2018
Il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione. Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al predetto coefficiente di capitalizzazione. Qualora la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base ad un coefficiente corrispondente all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.
Cass. civ. n. 11750/2018
Il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'evento lesivo, tenendo conto delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto. Ne consegue che ove l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insussistente la prova del danno alla capacità di produrre reddito di un minore in età scolare che aveva subìto gravissime lesioni alla nascita dalle quali gli era derivata un'invalidità permanente pari al 52%).