Art. 1223 – Codice civile – Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento [2057] o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [2056 comma 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [1225, 1382, 1479 comma 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 40000/2025

In tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la gravità dell'illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, e che l'accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile).

Cass. civ. n. 25481/2025

A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.

Cass. civ. n. 25339/2025

L'irregolarità della somministrazione di lavoro, prevista dall'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), comporta che il lavoratore illegittimamente somministrato possa agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere la costituzione, alle sue dipendenze, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dall'inizio della somministrazione, con conseguente obbligo dell'utilizzatore di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi, senza che possa applicarsi il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. "intermedio" di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis applicabile), stante la sua natura speciale e derogatoria rispetto ai principi generali, che ne impedisce un'interpretazione analogica.

Cass. civ. n. 24016/2025

In tema di assunzioni obbligatorie, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro destinatario dell'avviamento, il danno subito dal lavoratore va liquidato in misura pari alle retribuzioni che avrebbe percepito ove fosse stato assunto, sino alla pronuncia di secondo grado, in quanto, per il periodo successivo alla sentenza, manca il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione futura dell'evento lesivo rappresentato dall'ingiusto stato di disoccupazione, che può cessare anche per eventi diversi dall'assunzione ad opera del datore di lavoro obbligato, come conseguenza del reperimento di altra occupazione presso altro datore di lavoro o per altre diverse circostanze.

Cass. civ. n. 23784/2025

Le somme percepite dal lavoratore a titolo di NASpI non possono essere detratte, quale aliunde perceptum, da quanto egli abbia ricevuto come risarcimento del danno per il mancato ripristino del rapporto di lavoro subordinato a seguito di dichiarazione di nullità di un contratto a progetto e di un successivo contratto di apprendistato illegittimamente cessato, poiché la NASpI è una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivano al lavoratore dall'essere stato liberato - anche se illegittimamente - dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile dall'INPS nei limiti di legge.

Cass. civ. n. 22241/2025

Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale redatta ante causam, sull'erroneo presupposto che non fossero riferibili all'attività svolta dal professionista in seno al giudizio, nonostante la suddetta perizia fosse stata ritualmente prodotta in primo grado, accompagnata dalla fattura quietanzata relativa al pagamento del relativo compenso).

Cass. civ. n. 21572/2025

La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).

Cass. civ. n. 20618/2025

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità a cui si riferisce l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare e circoscrive il danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, in base alle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che era giunta alla conclusione della prevedibilità del danno cagionato, evidenziando che uno spandimento dell'acqua in un appartamento adibito a residenza abituale implica la ragionevole possibilità che vengano danneggiate pareti, mobilio o anche altre parti dell'edificio, laterali o sottostanti).

Cass. civ. n. 4892/2025

In tema di locazione, il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c..

Cass. civ. n. 2034/2025

In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "in re ipsa" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).

Cass. civ. n. 30016/2024

In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.

Cass. civ. n. 20894/2024

La liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, rilevante ove l'evento sia riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente proceduto alla liquidazione del danno biologico differenziale, operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 35 e, dunque, muovendo dal punto 0).

Cass. civ. n. 20661/2024

La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato; la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.

Cass. civ. n. 15112/2024

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.

Cass. civ. n. 7892/2024

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.

Cass. civ. n. 4289/2024

Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Cessazione del rapporto lavorativo - Stato di disoccupazione - Applicabilità - Condizioni e limiti. In tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale.

Cass. civ. n. 34536/2023

Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.

Cass. civ. n. 30992/2023

La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse coperta dal giudicato l'affermazione del giudice penale in ordine alla insufficienza degli elementi probatori atti a quantificare il danno lamentato dalla parte civile).

Cass. civ. n. 26851/2023

La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.

Cass. civ. n. 23123/2023

La c.d. "compensatio lucri cum damno" opera, nell'ambito della struttura dell'illecito (anche) contrattuale, sul piano della causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell'illecito, determinando la compensazione dei vantaggi e dei danni derivanti dal medesimo fatto illecito, stante la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla c.d. teoria differenziale, in virtù della quale il danno risarcibile deve essere quantificato in ragione della differenza tra l'entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto in mancanza dell'illecito. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale derivante dall'inadempimento di un contratto di consulenza fiscale, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva operato la "compensatio lucri cum damno" tra il danno corrispondente all'importo delle sanzioni comminate alla società contribuente e il vantaggio da quest'ultima conseguito in ragione del risparmio di imposta ottenuto per due annualità).

Cass. civ. n. 19355/2023

In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto" un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

Cass. civ. n. 19289/2023

In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.

Cass. civ. n. 17004/2023

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).

Cass. civ. n. 15265/2023

Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario.

Cass. civ. n. 14241/2023

Quantificazione del risarcimento - Criteri - Reddito effettivamente percepito dalla vittima - Rilevanza - Limiti. Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita.

Cass. civ. n. 10634/2023

In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.

Cass. civ. n. 9675/2023

La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso).

Cass. civ. n. 9003/2023

La "compensatio lucri cum damno" opera nel solo caso in cui il vantaggio da compensare con il danno dipenda dal medesimo atto che ha provocato quest'ultimo e sia ad esso collegato da un identico nesso causale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il risarcimento del danno occorso a un immobile in conseguenza di un incendio sviluppatosi dal fondo confinante, aveva escluso si potesse tener conto del vantaggio derivante dalla vendita del bene, in corso di causa, per un prezzo superiore al suo valore di mercato).

Cass. civ. n. 8311/2023

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.

Cass. civ. n. 6443/2023

Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.

Cass. civ. n. 6347/2014

Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Cass. civ. n. 992/2014

L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l'esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni.

Cass. civ. n. 458/2014

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte iscritte, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione (nella specie rappresentato dall'esistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento, valido ed efficace, di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG, IRAP ed IVA in liquidazione), senza che rilevi l'eventuale emissione di un avviso di accertamento di cui sia pendente il relativo giudizio di impugnazione.

Cass. civ. n. 17092/2012

In tema di sicurezza sul lavoro, le prestazioni del Fondo vittime dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241 e seguenti, della legge n. 244 del 2007, ai sensi del comma 242, non escludono e si cumulano alle prestazioni diverse dovute in favore dei lavoratori secondo disposizioni generali o speciali, quali la rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall'INAIL o il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto che le prestazioni dispensate dal Fondo non potevano escludere alcuno degli altri diritti stabiliti dall'ordinamento per i medesimi soggetti e che "non si poteva quindi opporre alcuna compensazione né calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo e il diritto al risarcimento dei danni spettanti alle stesse vittime).

Cass. civ. n. 7927/2012

In tema di concorrenza sleale, la perdita di chance configura un comportamento lesivo, trattandosi di una interferenza illecita sulla serie causale, che avrebbe condotto al conseguimento di un profitto di mercato; ne discende che il danno relativo non può che essere valutato sulla base della considerazione di una potenzialità, poi venuta meno.

Cass. civ. n. 4252/2012

Il danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno non può essere liquidato semplicemente moltiplicando il reddito mensile perduto per il numero di mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente - prima ancora che giuridicamente - scorretto. Il danno in esame va, invece, correttamente liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto (espresso in moneta rivalutata al momento della liquidazione) per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. "montante di anticipazione", e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro.

Cass. civ. n. 22826/2010

In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.

Cass. civ. n. 15726/2010

In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica, quest'ultima esperibile anche in materia contrattuale - del patrimonio leso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva condannato, ex art. 2058 c.c., la venditrice ed il notaio rogante, in solido tra loro, a provvedere a propria cura e spese alla cancellazione di due iscrizioni ipotecarie sull'immobile venduto, non rilevate in sede di stipula di un contratto di compravendita, dell'importo complessivo di lire 56.126.931, ritenendo congrua la somma posta a carico dei predetti in relazione all'entità del danno cagionato ed al pericolo di evizione del bene, venduto per il prezzo effettivo di lire 50.000.000).

Cass. civ. n. 11967/2010

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale viene in essere al momento in cui l'inadempimento dell'obbligato incide la sfera giuridica altrui provocando, per il soggetto leso, la diminuzione del suo patrimonio, che deve essere reintegrato in modo da ricostruirne la consistenza che avrebbe avuto se il fatto lesivo non si fosse verificato, eliminando le conseguenze pregiudizievoli che sono state cagionate da quel comportamento, nel senso, come indica l'art. 1223 c.c., sia di annullare la perdita subita (danno emergente), sia di fare entrare il mancato guadagno (lucro cessante): ne deriva, pertanto, che le vicende anteriori o posteriori al momento in cui il pregiudizio si è verificato non rilevano a quel fine. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal locatore di un immobile per i danni allo stesso arrecati dal conduttore, sul presupposto che, a seguito del rilascio, il locatore aveva potuto comunque vendere l'immobile, nonostante le condizioni di deterioramento del medesimo).

Cass. civ. n. 997/2010

In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

Cass. civ. n. 24140/2007

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al quantum limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto del tutto carente la prova del danno patrimoniale, fondata, nel giudizio di merito, solo sul generico riferimento al fatto che l'impresa danneggiata avesse caratterizzato i propri investimenti e la produzione sulle commesse della danneggiante e conseguentemente avesse subito un danno dall'interruzione dei rapporti, rimessi alla quantificazione del consulente tecnico d'ufficio senza alcuna specifica indicazione).

Cass. civ. n. 17562/2005

In ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento e, specificamente, ove il contratto in questione sia costituito da un preliminare avente ad oggetto il trasferimento di una cosa determinata, gli esborsi sostenuti per la realizzazione di quest'ultima o, comunque, finalizzati a renderla conforme all'oggetto delle pattuizioni contrattuali.

Cass. civ. n. 14488/2004

Nel caso di responsabilità del sanitario per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, il danno risarcibile è rappresentato non solo da quello dipendente dal pregiudizio della salute fisio-psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, ma anche da quello più genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell'inadempimento del sanitario nonché del danno biologico in tutte le sue forme.

Cass. civ. n. 4400/2004

In tema di responsabilità del professionista esercente la professione sanitaria, la diagnosi errata o inadeguata integra di per sé un inadempimento della prestazione sanitaria e, in presenza di fattori di rischio legati alla gravità della patologia o alle precarie condizioni di salute del paziente, aggrava la possibilità che l'evento negativo si produca, producendo in capo al paziente la perdita delle chances di conseguire un risultato utile; tale perdita di chances configura una autonoma voce di danno emergente, che va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso, e la relativa domanda è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato.

Cass. civ. n. 10022/2003

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, anche se è stato adottato erroneamente dal giudice di primo grado il criterio di liquidazione del danno biologico, utilizzando come parametro di riferimento il criterio di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, anziché quello della liquidazione equitativa di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., non può il giudice di appello, senza violare il principio devolutivo, modificare detto criterio in mancanza di specifica impugnazione sul punto. Peraltro, anche se sia stato adottato erroneamente il suddetto criterio di liquidazione del danno biologico, la relativa obbligazione integra un debito di valore, in quanto volto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso. Ne consegue che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione (rivalutazione) non esige alcuna specifica richiesta della parte, dovendo essere accordato anche d'ufficio, sulla base del solo fatto notorio dell'inflazione, ed anche per il periodo intercorrente tra la decisione di primo grado e quella di appello, salva un'espressa manifestazione di volontà contraria del danneggiato.

Cass. civ. n. 9740/2002

In tema di responsabilità extracontrattuale, il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l'accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il medesimo può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini in considerazione, quell'insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale. Ne consegue che il carattere della patrimonialità, che attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso, non implica sempre e necessariamente un esborso monetario né una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato. (Nel caso, nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato costituire danno patrimoniale risarcibile la diminuzione del valore della funzione masticatoria subita da persona in conseguenza di errato intervento dentistico, a prescindere dall'avere o meno il danneggiato sostenuto la spesa necessaria per il ripristino di tale funzione, in quanto il danno patrimoniale si verifica prima e a prescindere da detta spesa, che in effetti può anche non essere mai effettuata là dove la vittima preferisca non sostenerla e tenersi il danno).

Cass. civ. n. 9556/2002

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto).

Cass. civ. n. 4991/2001

Se è proposta impugnazione avverso l'entità del danno aquiliano liquidato dal giudice di primo grado, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio a riliquidare anche il danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria. A questo principio il giudice d'appello può tuttavia derogare in due casi: (a) quando rigetti l'impugnazione, ma per effetto di un mutamento delle condizioni di redditività del danaro è opportuno liquidare il danno da ritardato adempimento, maturato dopo la sentenza di primo grado, con criteri diversi rispetto a quelli adottati dal primo giudice; (b) quando accolga l'impugnazione riducendo il quantum debeatur, allorché la variazione dell'importo dovuto renda presumibile una variazione delle condizioni di redditività del denaro, anche per il periodo passato.

Cass. civ. n. 8278/1999

Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza.

Cass. civ. n. 4846/1998

Il giudice di appello è legittimato a liquidare la rivalutazione monetaria maturata successivamente alla data della sentenza di primo grado se, in quella prima sede, tale rivalutazione sia stata già riconosciuta fino alla data della decisione e se, in sede di appello, la parte abbia proposto, in tal senso, specifica domanda (ammessa ai sensi dell'art. 345, primo comma, c.p.c., nel testo vigente sino al 29 aprile 1995). La ammissibilità di tale, nuova domanda è, peraltro, indefettibilmente correlata alla esigenza di escludere alcuna soluzione di continuità nel riconoscimento della rivalutazione monetaria, così che, alla richiesta di rivalutazione limitata, in primo grado, dallo stesso attore istante, al momento di presentazione alla domanda giudiziale (anziché a quello della decisione), conseguirà la preclusione, in sede di appello, della facoltà di proporre, sic et simpliciter, una domanda di assegnazione della rivalutazione successivamente maturata, senza che il giudice di appello possa, dal sua canto, provvedervi di ufficio (incorrendo, altrimenti, nel vizio di ultrapetizione).

Cass. civ. n. 10023/1997

Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

Cass. civ. n. 9852/1997

In tema di ristoro del danno patrimoniale derivante dal fatto illecito, istantaneo, l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli verificatesi (perdita subita e mancato guadagno: art. 1223 c.c.), va riferito al momento del fatto causativo del danno, e pertanto sono irrilevanti le vicende anteriori o posteriori a tale momento. (Nella specie, a seguito della denuncia dei vizi di mattonelle montate dal venditore, questi si era impegnato al rifacimento del pavimento, ma tale obbligazione, ritenuta dal giudice del merito novativa, non era stata adempiuta; il venditore, citato per i danni, ne aveva eccepito l'insussistenza anche perché i lamentati vizi non avevano inciso sul prezzo dell'immobile allorché era stato venduto, e la Suprema Corte, nel confermare l'irrilevanza della successiva vicenda traslativa, ha enunciato il suddetto principio).

Cass. civ. n. 6794/1995

Il fatto illecito, di carattere istantaneo, posto in essere da chi, nell'edificare un fabbricato, provochi un dissesto statico al fabbricato esistente sul suolo adiacente, produce un danno costituito dalla diminuzione di valore subita dal fabbricato danneggiato, la quale va calcolata individuando il valore di quest'ultimo (inteso come bene risultante dall'insieme del suolo e dell'edificio sopra costruitovi) prima del dissesto, stabilendo quale parte del valore sia da imputare alla componente suolo e quale alla componente edificio (cioè, quale parte corrisponda al valore del capitale immobilizzato nel suolo e quale al valore immobilizzato nella costruzione), depurando il valore del fabbricato dalla componente valore del suolo e ponendo, infine, a raffronto lo stato del fabbricato prima e dopo l'evento, sì che la perdita subita dal proprietario dell'edificio danneggiato risulti individuata dall'indicato rapporto, riferito all'ultimo valore ottenuto. Tali operazioni devono assumere a base la condizione giuridico-economica del bene e, quindi, il valore del fabbricato e della prima delle sue indicate componenti al momento dell'evento dannoso, rivalutando il valore così ottenuto alla data della decisione. (Nella specie, successivamente all'evento dannoso, il proprietario dell'edificio danneggiato prima aveva demolito il fabbricato e poi aveva venduto il suolo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale non aveva calcolato la perdita subita all'epoca dell'evento, traducendola in valori monetari di quel momento e poi in valori monetari alla data della decisione, bensì aveva tenuto conto del valore che la componente suolo aveva assunto alla data in cui esso era stato rivenduto).

Cass. civ. n. 6464/1994

Nel caso di responsabilità del sanitario per la mancata interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla L. 22 maggio 1978, n. 194, il danno risarcibile è solo quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio-psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, e non quello più genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell'inadempimento del sanitario, quale il costo della nascita del figlio indesiderato o del suo allevamento, che di per sé non sono considerati un fatto ingiustamente dannoso neppure in presenza di precarie condizioni economiche della madre, le quali sono assunte come condizione giustificatrice della interruzione della gravidanza solo per la loro possibile influenza sulle condizioni fisico-psichiche della donna.

Cass. civ. n. 4636/1991

Con riguardo al risarcimento dei danni richiesto per l'inadempimento di un obbligo di consegna di un bene mobile (nella specie, oggetto di un legato testamentario), che il soggetto tenutovi abbia indebitamente alienato a terzi, ove quel bene abbia perduto, nelle more del giudizio, parte del suo valore, il giudice del merito deve procedere alla liquidazione del danno per equivalente facendo riferimento al valore della cosa al tempo della mancata consegna, atteso che il creditore, con opportuni atti dispositivi o di impiego ad essa inerenti, avrebbe potuto evitare il pregiudizio derivante dal suo deprezzamento.

Cass. civ. n. 4397/1982

Poiché in tema di inadempimento contrattuale il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono fino a che il danno non sia risarcito, ossia fino alla data della sentenza, se la riparazione sia stata richiesta al giudice, il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in denaro, determinato con riferimento al momento in cui avviene la liquidazione e non a quello in cui si determina la violazione contrattuale.

Cass. civ. n. 2196/1982

Poiché il diritto al risarcimento del danno si concretizza nel momento in cui si verifica l'evento dannoso, è in quel momento che deve essere constatata l'ampiezza del pregiudizio subito dal danneggiato, ancorché la liquidazione — cioè la determinazione dell'equivalente monetario del danno — debba essere fatta con riferimento all'epoca in cui la sentenza di condanna viene pronunciata.

Cass. civ. n. 2268/1977

Il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso. Pertanto, in tema di danni conseguenti ad incidente stradale, le spese sostenute per la riparazione del veicolo sono risarcibili solo nella misura corrispondente all'obiettivo costo della riparazione medesima, desumibile dai prezzi normalmente praticati in una determinata zona, mentre non possono far carico al responsabile le somme che il danneggiato abbia erogato in misura superiore a quel costo, salvo che quest'ultimo dimostri la ricorrenza di particolari ragioni giustificative del maggiore esborso (quale, ad esempio, la necessità di rivolgersi ad un'unica officina di riparazioni).

Cass. civ. n. 619/1974

In tema di determinazione del quantum risarcibile, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta entro i limiti del valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio che dal danneggiamento è derivato al creditore, in quanto il risarcimento è diretto alla completa restitutio in integrum (in forma specifica o per equivalente) del patrimonio del danneggiato. Né, chiesto ed ottenuto il risarcimento per equivalente in una somma che superi il valore del bene danneggiato, il debitore che ha cagionato il danno può dolersi, sotto il profilo di un ingiustificato arricchimento, che il danneggiato, invece di utilizzare il tantundem assegnatogli dal giudice per eliminare la causa e le conseguenze del danno, preferisca impiegarlo ad altri fini.

Cass. civ. n. 599/1974

La liquidazione del danno — anche quando sia intervenuta una pronunzia di condanna generica passata in giudicato — consiste nella determinazione di un debito di valore e, come tale, deve corrispondere al valore del bene non nel momento in cui questo è stato leso, ma, per quanto è possibile, nel momento in cui essa viene effettuata. Pertanto, ai fini di tale liquidazione si deve tener conto anche di tutti gli eventuali fattori, sopravvenuti durante il corso del giudizio di appello, i quali abbiano comportato un aggravio, ovvero una riduzione del danno originario.

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