Cass. pen. n. 29535 del 10 luglio 2013
Testo massima n. 1
Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi. (Fattispecie relativa ad un delitto di corruzione in cui la S.C. ha ritenuto corretta la escussione di un privato, escussione poi interrotta ai sensi dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., dopo che il dichiarante aveva iniziato ad ammettere l'esistenza di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale).
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