14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1557 del 15 gennaio 2014
Testo massima n. 1
Non è abnorme l’ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo dell’inesistenza della querela poiché si tratta di provvedimento che, seppure errato, costituisce esercizio di un legittimo potere, non determina una stasi processuale e produce conseguenze rimediabili attraverso la richiesta di riapertura delle indagini.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione pronunciata sul presupposto erroneo della omessa presentazione della querela da parte della persona offesa, sia perché detto motivo esula dai rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che fa rinvio all’art. 127, comma quinto, stesso cod.; sia perché, nel caso rappresentato, può essere validamente esperito il rimedio della richiesta di riapertura delle indagini.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]