Cass. pen. n. 19487 del 12 maggio 2014

Testo massima n. 1


In tema di costituzione di parte civile, il rapporto di convivenza, connotato da stabilità, con la vittima di un omicidio colposo rappresenta una legittima "causa petendi" al fine di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno sia patrimoniale sia morale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ammesso la convivente di persona deceduta a causa di infortunio sul lavoro a costituirsi parte civile, previo accertamento congruamente motivato in ordine alla stabilità del rapporto di convivenza).

Testo massima n. 2


In tema di documentazione degli atti, bisogna distinguere il verbale riassuntivo che deve necessariamente essere sottoscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 142 cod. proc. pen dall'ausiliario del giudice, dalla trascrizione stenotipica delle udienze o dal testo delle relative registrazioni, i quali costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri; in questo ultimo caso, la omessa sottoscrizione da parte del tecnico non è prevista a pena di nullità anche perché è sempre possibile procedere ad una rilettura o trascrizione dei nastri allegati agli atti.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi