Cass. pen. n. 38982 del 20 settembre 2013

Testo massima n. 1


È inammissibile la costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento).

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