Cass. pen. n. 3454 del 26 gennaio 2015
Testo massima n. 1
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, relativa ad infortunio sul lavoro, la Corte ha ritenuto coincidenti "causa petendi" e "petitum" in quanto, con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile, era stato invocato nuovamente l'accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti già oggetto del processo penale).
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