Art. 82 – Codice di procedura penale – Revoca della costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale [122 c.p.p.] in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti [83, 85 c.p.p.].
2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile [75 c.p.p., 23 disp. att.].
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 23472/2019
In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l'applicabilità della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen., non influendo tale ricovero sull'attualità del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 11/12/2018).
Cass. civ. n. 7686/2018
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna.
Cass. civ. n. 8694/2018
Non è consentito l'arresto in flagranza del reato di associazione a delinquere, di cui all'art. 416 cod.pen., qualora gli agenti, nell'immediatezza del fatto, non abbiano acquisito elementi di assoluta evidenza ed indicativi di una stabile struttura organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva escluso la flagranza del reato associativo finalizzato alla corruzione elettorale, contestato nei confronti di tre indagati sorpresi mentre erano intenti a suddividere numerosissime tessere elettorali a seconda delle indicazioni di voto cui i titolari delle stesse si sarebbero dovuti attenere).
Cass. civ. n. 20779/2018
In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'appellante non poteva giovarsi della spedizione dell'atto al giudice di appello, perché effettuata dal tribunale presso il quale era stato irritualmente presentato e non dalla parte che aveva proposto l'impugnazione).
Cass. civ. n. 28825/2018
L'atto di appello del pubblico ministero (nella specie, in materia di misure di prevenzione), già sottoscritto da un magistrato della procura, può essere presentato, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., anche da personale interno alla stessa procura, incaricato della consegna, senza necessità di un atto formale di delega, purchè vi sia la garanzia dell'autenticità della sottoscrizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale risultavano apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che aveva proceduto al deposito nonché altro timbro recante l'incarico ad un addetto della segreteria per il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice di primo grado che risultava documentato dai registri di passaggio).
Cass. civ. n. 6790/2017
È legittimo il provvedimento del giudice cautelare che, sostituendo la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 299, comma secondo, cod. proc. pen., applichi cumulativamente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel comune di residenza, purché le misure, congiuntamente applicate, non determinino una condizione di maggiore afflittività per l'imputato ed abbiano un contenuto, coercitivo o interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge.
Cass. civ. n. 20687/2017
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la convalida dell'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato).
Cass. civ. n. 19948/2017
In tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il requisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analogo a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. (Fattispecie in cui la Corte, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al confine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina).
Cass. civ. n. 6839/2017
È inammissibile l'impugnazione spedita con raccomandata alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre il termine di legge nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 cod. proc. pen., in quanto ricade sull'impugnante il rischio che l'impugnazione presentata - con qualsiasi modalità, e quindi anche per posta - ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo aversi riguardo, ai fini della tempestività, solo alla data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente.
Cass. civ. n. 17534/2017
Nell'ipotesi in cui l'istanza di riesame avverso un'ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente. (In applicazione di questo principio la S.C. ha precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell'istanza di riesame dall'ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell'art. 64 disp. att. cod. proc. pen., e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l'osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 cod. proc. pen., espressamente richiamati dal detto art. 64, comma terzo, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l'attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma quarto del medesimo art. 64).
Cass. civ. n. 19380/2017
In tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile la cui costituzione doveva ritenersi tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 39131/2016
È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poichè, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Nella specie l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore).
Cass. civ. n. 24725/2015
Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello è illimitata ed incondizionata (e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.
Cass. civ. n. 11400/2015
Integra una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., la revoca di un consulente tecnico precedentemente ammesso ma non citato, nè comparso all'udienza dibattimentale fissata per il suo esame in ragione dell'omesso deposito della relazione scritta da parte del perito nominato dal giudice. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, in quanto la parte che aveva chiesto l'ammissione del consulente non aveva formulato alcuna eccezione nell'udienza in cui era stata pronunciata l'ordinanza di revoca, né in quella successiva, dedicata all'esame del perito).
Cass. civ. n. 8333/2015
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone ex art. 282 ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.
Cass. civ. n. 5664/2015
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per indeterminatezza nell'indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilità di applicare all'indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui è interdetto l'accesso).
Cass. civ. n. 5396/2015
Nel caso in cui la nullità dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l'avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell'indagato o dell'imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall'art. 182 comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 3454/2015
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, relativa ad infortunio sul lavoro, la Corte ha ritenuto coincidenti "causa petendi" e "petitum" in quanto, con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile, era stato invocato nuovamente l'accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti già oggetto del processo penale).
Cass. civ. n. 43311/2015
In tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall'imputato, deve rilevare, anche d'ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato).
Cass. civ. n. 48395/2014
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
Cass. civ. n. 44075/2014
In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell'indagata o di altre persone in grado di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza potesse costituire concorso nella causazione della nullità o rappresentare una forma di sanatoria della notifica tardivamente eseguita).
Cass. civ. n. 44041/2014
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
Cass. civ. n. 40254/2014
L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 21900/2014
È configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la quasi flagranza per essere stato il ricorrente arrestato nel corso di incontro concordato telefonicamente con la P.G. procedente).
Cass. civ. n. 11953/2014
Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 441, comma primo cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. (Fattispecie relativa alla contestazione suppletiva dell'aggravante delle più persone riunite, di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. effettuata dal P.M., presente l'imputato ed il difensore che nulla eccepirono).
Cass. civ. n. 11817/2014
L'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto integra una nullità d'ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l'indagato né il difensore nominato d'ufficio la eccepiscano tempestivamente.
Cass. civ. n. 36887/2013
La misura cautelare del divieto di avvicinamento prevista dall'art. 282 ter c.p.p. può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
Cass. civ. n. 36671/2013
L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d'ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile. (Nella specie, veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l'inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine stabilito dall'art. 407 c.p.p. e valutate dal gip nell'ordinanza cautelare).
Cass. civ. n. 31358/2013
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto.
Cass. civ. n. 28656/2013
In tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex art. 582, comma secondo, c.p.p., l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. Ne consegue che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice di pace, è inammissibile l'atto di appello presentato nella cancelleria del tribunale della medesima sede giudiziaria.