14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6779 del 12 febbraio 2014
Posted at 15:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
Incorre nella violazione dell’obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, c.p.p. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d’appello che, nell’ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall’appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante.
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