Cass. pen. n. 49793 del 10 dicembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, devono trovare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma quinto, cod. proc. pen., sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità.