Cass. pen. n. 16169 del 11 aprile 2014

Testo massima n. 1


Nell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione proposta dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve provvedere all'audizione dell'opponente qualora questi ne abbia fatto domanda e l'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli artt. 127, commi terzo e quinto e 409, comma secondo, c.p.p. - una nullità a regime intermedio, la quale deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.

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