Cass. civ. n. 4223 del 15 febbraio 2024
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di informazione - Indefettibilità - Mancanza - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. dell'art. 10-ter, comma 1, del d. lgs. 286 del 1998, alle persone straniere condotte nei punti di crisi dopo essere state rintracciate in occasione dell'attraversamento irregolare delle frontiere interne o essere giunte sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell'accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3
Decisione Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8
Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 17
Legge 13/04/2017 num. 46 PENDENTE
Costituzione art. 10
Costituzione art. 13
Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST.