Cass. pen. n. 42235 del 14 settembre 2023
Testo massima n. 1
EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Confisca - Acquisizione in contraddittorio delle prove dell'esistenza degli elementi oggettivo e soggettivo antecedentemente al maturare della prescrizione - Sentenza di primo grado che non dispone la confisca e non motiva sul punto - Accertamento svolto dal giudice di appello in base agli elementi
già acquisiti - Assenza di ulteriore attività istruttoria - Legittimità della confisca - Sussistenza - Ragioni. In tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta dal giudice di appello con sentenza che, riformando la decisione assolutoria del primo giudice priva di motivazione sul punto, accerti la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, in base a una diversa valutazione delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite in primo grado, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605