Cass. pen. n. 288 del 10 gennaio 2011
Testo massima n. 1
La competenza alla eliminazione degli errori materiali - nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie - appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché, in tal caso, la competenza appartiene al giudice dell'impugnazione.
Testo massima n. 2
Non sussiste la nullità dell'ordinanza con cui il giudice, avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, abbia integrato il dispositivo della sentenza - pronunciata, in sede di patteggiamento allargato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta - applicando le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. e 29 l. fall., trattandosi di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p..