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Art. 130 — Correzione di errori materiali

Art. 130 — Correzione di errori materiali

1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [ 177186 ], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento . Se questo è impugnato [ 568 ss.], e l’impugnazione non è dichiarata inammissibile [ 591 ], la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell’impugnazione [ 66, 535, 547, 668 ].

1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell’art. 619, comma 2 .

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell’articolo 127. Dell’ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull’originale dell’atto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 53947/2018

È legittima l’ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d’appello provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice. [Nella specie, dalla motivazione della sentenza risultava il positivo accertamento della responsabilità dell’imputato, l’esame delle questioni concernenti la misura del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado e della provvisionale riconosciuta alla parte civile, la condanna al pagamento delle spese in suo favore, statuizione quest’ultima contenuta anche in dispositivo].

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Cass. pen. n. 29451/2018

L’errore “percettivo”, in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l’indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario. [Nella specie, la Corte ha ravvisato un errore “percettivo”, emendabile attraverso il procedimento di correzione di cui all’art. 130 citato, nella propria decisione con la quale aveva erroneamente ritenuto il ricorso del terzo interessato, che chiedeva la restituzione del bene confiscatogli, privo di procura speciale al difensore].

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Cass. pen. n. 14536/2018

Non è affetta da abnormità l’ordinanza con cui il Tribunale dispone ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purché l’errata indicazione sia da ascriversi a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile.

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Cass. pen. n. 11047/2017

Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l’assoluzione per uno dei reati contestati nell’imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l’incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale.

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Cass. pen. n. 35201/2016

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio.

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Cass. pen. n. 23870/2016

Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l’inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura “de plano”, senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 8990/2015

La nullità della sentenza recante dispositivo e motivazione concernenti altra vicenda processuale è sanata qualora, prima della presentazione di impugnazioni avverso la stessa, venga depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa abbia potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, atteso che, in tal caso, sussistono i presupposti della sanatoria prevista dall’art. 183, comma primo, lett. b], cod. proc. pen.

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Cass. pen. n. 8354/2015

Nell’ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione collegiale, l’eventuale errore materiale commesso dalla Corte di cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può essere emendato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. art. 130 cod. proc. pen..[In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza di attivazione della procedura di correzione dell’errore materiale vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento].

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Cass. pen. n. 2809/2015

L’indicazione nell’intestazione della sentenza di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione e che risulta dal verbale di udienza è emendabile con il rimedio della correzione dell’errore materiale.

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Cass. pen. n. 32082/2014

Qualora sia stata processata una persona che ha fornito false generalità, e non sia possibile ricorrere all’istituto della correzione di errore materiale [non disponendosi delle reali generalità dell’autore del fatto], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, affinché proceda ritualmente nei confronti dell’imputato esattamente identificato. [Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di persona che, arrestata in flagranza, aveva declinato false generalità, corrispondenti a quelle riportate in un tesserino sanitario esibito agli operanti ma relativo ad altro soggetto, che ne aveva denunciato lo smarrimento].

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Cass. pen. n. 28252/2014

Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge. [Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di applicare la diminuente del rito abbreviato sulla pena finale rideterminata a titolo di continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile].

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Cass. pen. n. 23661/2014

È legittima l’applicazione da parte del giudice dell’esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. [Fattispecie relativa alla pena accessoria della perdita della licenza d’esercizio, prevista dall’art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75].

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Cass. pen. n. 49858/2013

In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, nè in osservanza all’art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius”.

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Cass. pen. n. 31353/2013

L’obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l’imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello.

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Cass. pen. n. 10948/2012

È ricorribile per cassazione l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale.

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Cass. pen. n. 2743/2012

Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche all’ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell’appello, quando la rilevata discrasia tra motivazione e dispositivo dell’ordinanza non ha impedito all’atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il “decisum” ai fini della proposizione dell’impugnazione. [Fattispecie in cui il dispositivo dell’ordinanza impugnata indicava una diversa sentenza gravata da appello inammissibile].

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Cass. pen. n. 22736/2011

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p..

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Cass. pen. n. 21050/2011

È inammissibile la procedura di correzione dell’errore materiale, ex art. 130 c.p.p., qualora nel decreto che dispone il giudizio sussista carente indicazione dei capi di imputazione, trattandosi di carenza che investe la stessa enunciazione dei fatti, espressamente sanzionata con la nullità, ex art. 429, comma secondo, c.p.p..[Nella specie il Tribunale, investito del giudizio aveva dichiarato nullo detto decreto, restituendo gli atti al G.u.p. che, ritenuta la sussistenza di errore materiale, ne aveva disposto la correzione. La S.C. censurando la decisione impugnata rileva, tra l’altro, che, in tal caso, al G.u.p. era preclusa la possibilità ipotetica di correzione del decreto ormai privo di qualsiasi efficacia, potendo solo ripetere l’udienza preliminare per giungere eventualmente all’emissione di altro decreto].

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Cass. pen. n. 16737/2011

È inammissibile la correzione, ex art. 130 c.p.p., degli errori omissivi [nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile], nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non risulti l’estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto. [Nel caso di specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza].

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Cass. pen. n. 8916/2011

Nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo, e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 c.p.p..

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Cass. pen. n. 2688/2011

Non è emendabile con la correzione degli errori materiali la sentenza che dichiari l’estinzione, per indulto, di una pena pecuniaria, nella specie: ammenda, di importo superiore ai limiti di legge per l’indulto, trattandosi di una modifica del contenuto essenziale della decisione.

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Cass. pen. n. 288/2011

La competenza alla eliminazione degli errori materiali – nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie – appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, salva l’ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché, in tal caso, la competenza appartiene al giudice dell’impugnazione.
Non sussiste la nullità dell’ordinanza con cui il giudice, avvalendosi della procedura di correzione degli errori materiali, abbia integrato il dispositivo della sentenza – pronunciata, in sede di patteggiamento allargato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta – applicando le pene accessorie di cui all’art. 216 u.c. e 29 l. fall., trattandosi di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p..

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Cass. pen. n. 9169/2010

La pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è prefissata dall’art. 37 c.p., consegue obbligatoriamente alla condanna per il delitto di violazione di sigilli, rientrando quest’ultimo nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. [In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, in caso di omessa statuizione, il giudice può ricorrere alla procedura di correzione prevista dall’art. 130 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 43989/2009

È inoppugnabile l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione di errore materiale, sia in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché il richiamo, contenuto nell’art. 130, comma secondo, c.p.p., alla necessità che il giudice provveda a norma dell’art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che devono essere osservate le forme stabilite in quest’ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.

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Cass. pen. n. 29871/2009

In tema di correzione degli errori materiali, deve ritenersi che, stabilendo l’art. 130, comma 2, c.p.p. che il giudice provveda in camera di consiglio “a norma dell’art. 127”, tale richiamo implichi anche la possibilità che avverso la relativa decisione possa essere proposto ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 1265/2009

In tema d’impugnazioni, in caso d’omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. [In motivazione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 125/2009

La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale. [Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza].

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Cass. pen. n. 13218/2008

In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell’autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell’atto, purché ciò avvenga prima dell’udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. [Fattispecie relativa alla correzione da parte dell’autorità giudiziaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d’arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.].

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Cass. pen. n. 8391/2008

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, ancorché riportata in motivazione, cui l’accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 c.p.p., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della sentenza, stante la natura inscindibile della richiesta.

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Cass. pen. n. 7945/2008

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse.

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Cass. pen. n. 3949/2008

L’incertezza nell’individuazione anagrafica dell’imputato, derivante dall’avere egli fornito generalità diverse in distinte occasioni, è suscettibile di rettificazione mediante procedura di correzione dell’errore materiale, quando non vi sia dubbio sulla sua identificazione [nella specie, risultante dai rilievi dattiloscopici che non lasciavano dubbi sulla sua identità personale].

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Cass. pen. n. 3069/2008

In tema di correzione di errori materiali, il giudice del dibattimento può procedere nelle forme dell’art. 130 c.p.p. alla correzione del decreto di citazione emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna [nella specie, integrando il decreto con l’inserimento di un capo di imputazione, presente nel decreto penale], in quanto ciò costituisce esercizio di un potere officioso di correzione di un’omissione non essenziale, atteso il carattere derivato del decreto dispositivo del giudizio e della necessaria congruenza di quest’ultimo con quello emesso dal G.i.p.

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Cass. pen. n. 34986/2007

Dato il carattere unitario della sentenza, il contrasto tra dispositivo e motivazione non può essere sempre risolto con il criterio della prevalenza del primo sulla seconda. Infatti, pur assolvendo il dispositivo alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione ne costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e a chiarire le ragioni della decisione e potendo contenere elementi obiettivi, univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o parte di esso.

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Cass. pen. n. 32257/2007

È abnorme l’ordinanza che, qualificando come errore materiale l’omissione della pronuncia di estinzione di uno dei reati contestati nel dispositivo della sentenza, lo ha integrato in tal senso, modificandolo altresì con la rideterminazione della pena e l’eliminazione della condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. n. 281/2007

Non può essere oggetto di autonoma impugnazione l’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza la cui motivazione non sia stata ancora depositata.

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Cass. pen. n. 16499/2006

In tema di patteggiamento, deve ritenersi ammissibile la procedura di correzione di errore materiale per ovviare all’omessa statuizione, nella sentenza di applicazione della pena, sulle spese sostenute dalla parte civile, pur nell’ipotesi in cui quest’ultima non abbia presentato, all’udienza, specifica richiesta.

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Cass. pen. n. 3441/2006

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest’ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell’art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell’errore materiale, previsto dall’art. 130 c.p.p. Tale procedura è infatti limitata dall’art. 535, comma quarto, dello stesso codice all’omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell’accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale.

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Cass. pen. n. 21022/2004

Alla mancata inclusione nella sentenza dell’ordine di demolizione delle opere abusive e dell’obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione dell’errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 20135/2004

Qualora la Corte di cassazione definisca [nella specie dichiarandolo inammissibile] il ricorso proposto dall’imputato deceduto nelle more della fissazione dell’udienza, la decisione non è affetta da errore materiale, suscettibile di rimedio ai sensi dell’art. 130 c.p.p., ma è viziata da errore di fatto, in quanto – dovendo il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, verificare l’esistenza in vita dell’imputato – vi è stata una non esatta percezione della realtà che ne ha fuorviato la volontà al momento della sua formazione, determinando un provvedimento diverso da quello che sarebbe stato adottato in presenza di una corretta rappresentazione della realtà stessa. [Nella specie la Corte ha peraltro ritenuto che a tale errore non si possa ovviare neanche con la procedura prevista dall’art. 625 bis c.p.p. in mancanza di ricorso straordinario proposto dal Procuratore generale presso la Corte suprema, unica parte legittimata ad attivarla dopo la morte del condannato].

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Cass. pen. n. 16779/2004

Ai provvedimenti emessi dal P.M. non si applica la procedura di correzione degli errori materiali, prevista per i provvedimenti giurisdizionali, essendo lo stesso organo emittente legittimato ad apportare in ogni tempo le rettificazioni occorrenti. [Nella fattispecie, concernente richiesta di autorizzazione ad intercettazione telefonica su utenza chiaramente individuata, ma con erronea indicazione, dovuta a svista, del numero di telefono, si è ritenuto immune da censure l’operato del P.M. consistente nella rettificazione dell’errore, riprodottosi anche nel decreto autorizzativo del g.i.p., all’atto dell’esecuzione dell’intercettazione].
In tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione alla loro effettuazione sulle utenze in uso ad un determinato soggetto ben individuato, all’eventuale erronea trascrizione dei numeri di utenza sul provvedimento autorizzativo del giudice e su quello esecutivo emesso dal pubblico ministero può porsi rimedio, per quanto riguarda il secondo di tali provvedimenti, mediante correzione effettuata dallo stesso pubblico ministero, dovendosi escludere, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale, l’esperibilità della procedura di correzione degli errori materiali, prevista dall’art. 130 c.p.p. alla quale, peraltro, non potrebbe farsi ricorso neppure con riguardo al provvedimento del giudice, giacché detta procedura richiede l’adozione del rito camerale partecipato, incompatibile con la caratteristica di «atto a sorpresa» dell’intercettazione.

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Cass. pen. n. 30576/2003

È inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere che la Corte di cassazione provveda a rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito. Il rimedio applicabile nella specie, cioè la correzione dell’errore ai sensi dell’art. 130 c.p.p., è attuato dal giudice della impugnazione solo quando quest’ultima non sia dichiarata inammissibile, e d’altra parte la necessità della rettificazione non è motivo riconducibile alle previsioni dell’art. 606; dal che si evince come il secondo comma dell’art. 619 del codice di rito, nel prescrivere la rettificazione a cura della Corte Suprema senza annullamento della sentenza impugnata, presupponga la pertinenza del ricorso a vizi diversi dall’errore in questione. [In applicazione del principio enunciato la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, fondato sul computo erroneo della diminuzione di pena dovuta ai sensi dell’art. 442 c.p.p., specificando che alla correzione dell’errore materiale si sarebbe dovuto procedere in seguito, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., a cura del giudice del rito abbreviato, d’ufficio o su sollecitazione delle parti].

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Cass. pen. n. 29749/2003

Non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 c.p.p., l’omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali è deducibile in cassazione come error in procedendo e, conseguentemente, per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non è possibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento. La sua configurazione come errore di diritto rende inapplicabile anche la procedura di cui all’art. 625 bis c.p.p.

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Cass. pen. n. 9909/2003

Qualora la Corte di cassazione abbia erroneamente indicato quale giudice del rinvio una diversa sezione della Corte di appello in cui operi una sola sezione penale, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale per la designazione del giudice competente per legge.

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Cass. pen. n. 3544/2003

In tema di requisiti della sentenza, la sottoscrizione del presidente del Collegio attesta l’avvenuto riscontro di conformità della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio; ne consegue che, nel caso in cui la sentenza sia stata sottoscritta dal solo estensore e non anche dal presidente, ricorre ipotesi di nullità relativa della sentenza [che deve essere tempestivamente eccepita].

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Cass. pen. n. 39974/2002

È abnorme il provvedimento della Corte d’appello, adottato quale giudice dell’esecuzione, di correzione d’ufficio dell’errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza che indicava come pena detentiva irrogata l’arresto anziché la reclusione.

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Cass. pen. n. 4277/2002

L’omessa contestazione ed utilizzazione di un reato ai fini dell’emissione della misura cautelare è mancanza alla quale non può ovviare il giudice del riesame con la procedura di correzione dell’errore materiale, poiché si tratta di omissione che è conseguente ad un procedimento valutativo e consapevole del giudice per le indagini preliminari, anche se basata su una cognizione distratta, e non ad un errore materiale, cioè ad un mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima. [In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame con la quale era stato corretto d’ufficio il provvedimento cautelare nel quale era stata omessa la correlazione del nome dell’indagato con il reato indicato nel prospetto delle contestazioni].

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Cass. pen. n. 3923/2002

Nel caso in cui il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto è inammissibile, perché riferito ad una decisione della Corte di cassazione anteriore all’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, che nell’introdurre il nuovo art. 625 bis c.p.p. non ha previsto specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi comunque applicabile la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., sulla base di un’interpretazione estensiva ispirata ad un intento di adeguamento delle norme ordinarie ai principi costituzionali – da ultimo ribaditi con la sentenza 28 luglio 2000, n. 395 della Corte costituzionale – in modo da consentire la correzione degli errori di fatto contenuti in decisioni adottate in palese violazione del diritto di difesa e che sarebbero altrimenti irrevocabili. [Nel caso di specie, la Corte, qualificata come istanza ex art. 130 c.p.p. il ricorso presentato ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. e ritenuto sussistente l’errore dedotto, consistito nell’omesso avviso al difensore di fiducia dell’udienza in camera di consiglio, ha modificato la sentenza impugnata che aveva rigettato il ricorso, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo].

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Cass. pen. n. 3401/2002

La nuova disciplina sull’errore di fatto contenuta nell’art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, non può essere immediatamente applicata nel procedimento di correzione di errore materiale instaurato ai sensi dell’art. 130 c.p.p. ed avente ad oggetto una sentenza della Corte di cassazione depositata prima dell’entrata in vigore della citata legge, in quanto, in mancanza di specifiche disposizioni di diritto transitorio, il nuovo istituto trova applicazione nei confronti delle sole decisioni depositate successivamente al 4 maggio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 128 del 2001.
Non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 c.p.p. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari. [Nel caso di specie, precedente all’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, il ricorrente aveva dedotto che l’avviso di fissazione dell’udienza in Cassazione era stato erroneamente notificato ad un difensore in precedenza revocato e aveva richiesto, con la procedura prevista dall’art. 130 c.p.p., l’eliminazione degli effetti che tale errore aveva determinato, con conseguente nullità della sentenza emessa dalla Corte di cassazione].

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Cass. pen. n. 33215/2001

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, allorché con la relativa sentenza si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte deve proporre ricorso per cassazione, in applicazione dell’art. 111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno e non può, invece, esperire il rimedio di correzione di errore materiale, previsto dall’art. 130 c.p.p., in quanto tale procedura è limitata dall’art. 535, comma 4, dello stesso codice all’omessa condanna al pagamento delle spese processuali, che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma 1 del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell’accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale. [In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento senza rinvio, limitatamente all’omessa pronuncia sulle spese processuali in favore della parte civile e ha trasmesso gli atti al tribunale competente per i conseguenti provvedimenti].

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Cass. pen. n. 26015/2001

La giuridica esistenza di un atto giurisdizionale non dipende dalla presenza, sul documento che lo contiene, del sigillo dell’ufficio, ma dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione. Ne consegue che l’assenza di timbratura dell’atto, emesso dall’autorità giudiziaria legislativamente qualificata ad assumerlo, non ne inficia la regolarità sostanziale, ma si risolve in una mera irregolarità, priva di conseguenze e sanabile mediante integrazione da parte dell’organo da cui il documento promana. [Fattispecie in tema di decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni].

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Cass. pen. n. 771/2000

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all’imputato, si ha un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo, né con le formalità di cui agli artt. 130, 619 c.p.p., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena; né in osservanza all’art. 1 c.p. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione: ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all’ipotesi in cui l’errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell’imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “reformatio in peius” [enunciato per il giudizio di appello, ma espressione di un principio generale, valevole anche per il giudizio di cassazione].

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Cass. pen. n. 11353/1999

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p. [Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la lamentata discordanza tra dispositivo e motivazione di secondo grado].

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Cass. pen. n. 4069/1999

Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l’obbligo, permanente, di accertare lo stato di vita dell’imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell’art. 130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. [Fattispecie in cui la morte dell’imputato era intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l’evento, la Corte di cassazione ha dichiarato l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato].

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Cass. pen. n. 742/1999

In tema di correzione di errori materiali, poiché l’art. 130 c.p.p. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l’emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della frase «Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge». [Nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena non era contenuta nell’accordo delle parti — per non poterne l’imputato beneficiare per i suoi precedenti penali — la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di errore materiale].

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Cass. pen. n. 2644/1999

Nel caso in cui con la sentenza di «patteggiamento» si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 153, u.c., c.p.p., sulla correzione degli errori materiali, in relazione all’art. 541 dello stesso codice, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza con conseguente obbligo del soggetto sottoposto alla condanna alla rifusione delle spese processuali [art. 535 c.p.p.] e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile [art. 541 c.p.p.], anche se quest’ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell’art.535 c.p.p., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all’art. 130 c.p.p.: norma, quest’ultima, che si deve, comunque, ritenere applicabile per il significato e il valore normativo della procedura ivi prevista, tesa a ovviare all’emissione di una pronuncia necessariamente conseguente a una situazione processuale oramai definita.

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Cass. pen. n. 11267/1998

Nel caso in cui gli errori contenuti nella sentenza diano luogo alla nullità della stessa non è esperibile la procedura per la correzione di errori materiali di cui agli artt. 130 e 547 c.p.p. In tale ipotesi il giudice d’appello — salvo che non ricorra uno degli specifici casi di cui all’art. 604 c.p.p. — non ha il potere di annullare la decisione, rinviando al giudice di primo grado per il giudizio, ma deve, entro i limiti del devoluto e nel rispetto del divieto di reformatio in peius, decidere nel merito, sanando i difetti e le mancanze della sentenza impugnata. [Nella specie, il pretore, con la sentenza di primo grado, aveva omesso la pronuncia, nel dispositivo, su un’imputazione, e, sempre nel dispositivo, aveva prima dichiarato colpevole e poi assolto l’imputato relativamente ad altra imputazione dopo che, nella motivazione, aveva ritenuto responsabile il prevenuto di entrambi i reati; in tale situazione il giudice di appello aveva annullato la sentenza rimettendo gli atti al pretore per un nuovo giudizio. La Cassazione ha annullato la pronuncia di appello rinviando ad altra corte territoriale per nuovo giudizio].

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Cass. pen. n. 2325/1998

Il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale è possibile ogni volta che il provvedimento mostri una difformità meramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione. È legittimo perciò il ricorso a tale rimedio nell’ipotesi in cui il pensiero del giudice, in sede di udienza preliminare, emerga inequivocabile dal tenore del dispositivo letto in udienza, destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata, con il quale si dichiara non doversi procedere nei confronti di alcuni degli imputati e per alcune delle contestazioni e dalla contemporanea emissione del decreto di citazione a giudizio per altri imputati e per altre contestazioni, anche se, per errore materiale, la sentenza contenga ancora l’indicazione delle imputazioni e degli imputati per i quali è stata assunta diversa decisione.

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Cass. pen. n. 3543/1998

La correzione di un provvedimento del giudice non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione dello stesso, giacché si traduce nella mera esplicitazione di un effetto già contenuto nel provvedimento integrato, che si è perfezionato al momento della sua emanazione e non alla data del provvedimento di correzione. [Fattispecie di correzione di ordinanza di rigetto dell’appello de libertate con l’inserimento dell’ordine di ripristino della misura cautelare, originariamente omesso: la S.C. ha statuito nel senso indicato ritenendo che l’interesse a ricorrere era sorto con il provvedimento originario, ancorché privo del detto ordine].

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Cass. pen. n. 6753/1998

Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 130 c.p.p. quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché in tal caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta, e non si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa. [Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto praticabile la correzione dell’errore materiale che si riferiva ai singoli elementi del calcolo che avevano portato alla determinazione della pena, laddove sia nel dispositivo sia nella motivazione la pena detentiva era indicata nella stessa misura].

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Cass. pen. n. 2974/1996

In tema di persona condannata per errore di nome, qualora il processo si sia svolto nei confronti di persona diversa da quella contro cui si sarebbe dovuto procedere, non può applicarsi la procedura di cui all’art. 130 c.p.p., non potendosi utilizzare nei confronti del vero colpevole, rimasto estraneo al giudizio, il giudicato formatosi nei confronti di altra persona. In tal caso, come previsto dall’art. 668 c.p.p., occorre provvedere con le forme stabilite per la revisione delle sentenze nei confronti del condannato per errore di nome, in quanto estraneo al fatto, ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c], c.p.p. Per contro, se la condanna è stata pronunciata nei confronti del vero colpevole, mentre l’atto esecutivo è stato erroneamente indirizzato nei confronti di altro soggetto, competente a decidere è il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 667 c.p.p. [Fattispecie in cui l’interessato assumeva di essere stato condannato per errore di nome, ed aveva con tale doglianza investito il giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato l’impugnativa con valutazione di merito: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio tale ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti alla corte di appello, osservando in motivazione che a ciò avrebbe dovuto provvedere il giudice dell’esecuzione, previa qualificazione dell’impugnativa del condannato in richiesta di revisione].

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Cass. pen. n. 1530/1996

È impossibile ricorrere alla procedura di correzione dell’errore materiale quando, nell’emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato ingiustificatamente omesso l’ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la restituzione del manufatto.

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Cass. pen. n. 673/1996

Con la procedura di correzione degli errori materiali può porsi rimedio anche alla mancata cognizione di fatti storici che investono elementi essenziali della decisione. Perciò legittimamente la Corte di cassazione può adottare la procedura prevista dall’art. 130 c.p.p. e revocare la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso basata sul presupposto — erroneo in punto di fatto — che l’impugnazione fosse stata presentata dal difensore dell’imputato contumace non munito di specifico mandato, mentre la dichiarazione di ricorso era stata presentata personalmente dall’imputato.

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Cass. pen. n. 6521/1996

Gli artt. 53 e 57, L. 24 novembre 1981, n. 689, individuano nel giudice che pronuncia la sentenza di condanna l’organo deputato, sulla base di discrezionale valutazione, all’eventuale sostituzione della pena detentiva e, conseguentemente, alla determinazione della durata della pena sostitutiva, che, per quanto automaticamente derivante dai criteri di conversione previsti dalla legge, entra a far parte, nel singolo processo, del dispositivo ivi assunto, restando soggetta, se errata, soltanto alla possibilità di impugnazione ovvero, se effetto di errore materiale, di correzione da parte dello stesso giudice; resta dunque esclusa — perché si risolverebbe in una attività decisoria compiuta da organo non legittimato — la possibilità di un intervento in funzione interpretativa o correttivo del dispositivo predetto da parte di altri organi o dello stesso magistrato di sorveglianza chiamato a determinare le modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, e ciò anche quando il dispositivo della sentenza possa dar luogo a perplessità circa la durata della pena medesima. [Nella specie la corte ha annullato il provvedimento del giudice di sorveglianza che, premesso il diritto-dovere di determinare, in carenza di più specifiche indicazioni della sentenza, l’entità temporale della libertà controllata, sostituita in sentenza «per analogo periodo», alla pena di mesi cinque e giorni dodici di reclusione, ne aveva fissato la durata in mesi dieci giorni ventiquattro, richiamandosi al disposto dell’art. 57, L. n. 689 del 1981, in base al quale un giorno di pena detentiva equivale, a qualsiasi effetto giuridico, a due giorni di libertà controllata].

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Cass. pen. n. 3752/1995

L’omissione, nella sentenza che applica la pena a richiesta delle parti, dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, può essere sanata con la procedura di correzione degli errori materiali.

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Cass. pen. n. 28/1995

L’indicazione, tra i componenti del collegio che ha deliberato la sentenza, di un magistrato in luogo di altro, dovuta a errore materiale commesso dalla cancelleria all’atto della copia della minuta della sentenza per la formazione dell’originale, va corretta con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.

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Cass. pen. n. 3279/1995

La procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta; ne consegue che il ricorso a detta procedura non è possibile per modificare l’essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l’errore materiale incide su elementi della pronuncia estranei al thema decidendum e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale categoria appartiene la statuizione in ordine alle spese processuali ed all’eventuale sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, dal momento che la loro delibazione non è affidata alla discrezionalità del giudice ma discende da specifica norma di legge a seguito della pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione.

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Cass. pen. n. 2005/1995

L’art. 130 c.p.p. deve essere letto nel quadro dei principi costituzionali e delle caratteristiche generali dell’ordinamento processuale tenendo conto, sul piano interpretativo, delle modifiche apportate all’art. 319 bis del c.p.p. con l’art. 67 della legge 27 novembre 1990 n. 353, modifiche introdotte a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, ribaditi da ultimo con la sentenza 31 gennaio 1991 n. 36, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 395 n. 4 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio e che hanno sostanzialmente equiparato le procedure di correzione materiale e quelle di revocazione. Quando perciò l’errore investe non la motivazione, ma la stessa esistenza della sentenza, occorrerà adottare soluzioni interpretative che facciano salvi i principi costituzionali e, analogamente a quanto avvenuto nel processo civile, distinguere tra un momento rescindente da attuarsi attraverso la procedura di correzione degli errori materiali e una fase rescissoria da demandarsi alla pubblica udienza. [Nel caso di specie la Corte ha accertato che il rapporto processuale relativo al ricorso per cassazione da parte del difensore si era irregolarmente costituito perché vi era stato un errore nella notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, conseguentemente ha proceduto, con le formalità previste per la correzione degli errori materiali, a rettificare il tenore della decisione assunta in udienza sostituendola con il rinvio del ricorso a nuovo ruolo e le disposizioni necessarie per la corretta notifica al difensore].

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Cass. pen. n. 2881/1994

All’omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali. [Alla stregua di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del P.G., disponendo l’integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l’ordine di confisca].

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Cass. pen. n. 5899/1993

La sanzione comminata da legislatore per l’ipotesi di sottoscrizione incompleta da parte del giudice è la nullità della sentenza e non una mera irregolarità eliminabile con la procedura di correzione degli errori materiali. Tuttavia, non si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché essa è collocabile nel novero delle nullità relative disciplinate dall’art. 181 c.p.p., il quale all’ultimo comma stabilisce che le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l’impugnazione della relativa sentenza. [Nella specie, relativa a mancata sottoscrizione del giudice estensore, la Suprema Corte ha osservato che l’imputato aveva posto la questione di nullità della sentenza di primo grado soltanto con l’atto di ricorso per cassazione, omettendo di sollevarla con i motivi di appello e, quindi, implicitamente rinunciandovi].

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Cass. pen. n. 8679/1992

Se di norma, in caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo che costituisce il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice, tuttavia nella procedura disciplinata dall’art. 444 c.p.p. riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le conseguenti volontà delle parti poi recepite e fatte proprie dalla sentenza dopo le verifiche richieste dalla legge, di tal che in tale procedura è al detto verbale che deve attribuirsi prevalenza, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo. [Nella specie dal verbale risultava che le attenuanti considerate ai fini del patteggiamento erano quelle generiche e quella del risarcimento del danno di cui agli artt. 62 bis e 62, n. 6, c.p., mentre nel dispositivo letto in udienza era indicata, in luogo dell’attenuante del risarcimento del danno, quella prevista dall’art. 62, n. 4; la Cassazione ha ritenuto tale indicazione frutto di un errore materiale e ne ha disposto la correzione ai sensi degli artt. 130 e 619 c.p.p., enunciando il principio di cui in massima].

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Cass. pen. n. 3263/1992

L’applicabilità della procedura prevista dall’art. 130 c.p.p. per la correzione di omissioni, trova il limite negativo dell’intangibilità sostanziale dell’atto da correggere, nel senso che l’eliminazione della omissione non può comportare una modificazione essenziale dell’atto stesso, in quanto può essere mirata solo a sanare una difformità puramente esteriore fra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale sicché la correzione di omissione può essere consentita nel solo caso di mera operazione sostanzialmente meccanica, essendo limitata all’aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento da correggere. Va quindi esclusa nei casi in cui si postula non un’operazione di semplice verifica materiale, bensì un’attività concettuale che accerti la sussistenza delle condizioni sostanziali per l’applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.

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Cass. pen. n. 4162/1991

La mancanza, nella sentenza emessa all’esito di patteggiamento ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., di alcuno degli elementi essenziali necessari ad individuare, soggettivamente ed oggettivamente, la decisione adottata nel caso di specie, costituisce errore materiale che va sanato – quando sia possibile e qualora ne sussistano le condizioni – con il procedimento per la correzione, ovvero, per la rettificazione di errore non determinante annullamento.

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