Art. 130 – Codice di procedura penale – Correzione di errori materiali
1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [177-186], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento . Se questo è impugnato [568 ss.], e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile [591], la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione [66, 535, 547, 668].
1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'art. 619, comma 2.
2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14536/2018
Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il Tribunale dispone ex art. 130 cod. proc. pen. la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purché l'errata indicazione sia da ascriversi a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile.
Cass. civ. n. 53947/2018
È legittima l'ordinanza di correzione di errore materiale mediante la quale il giudice d'appello provveda ad emendare, integrandone il dispositivo, la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato nella quale sia stata omessa la conferma delle statuizioni civili, quando detta integrazione non costituisca modificazione essenziale del provvedimento ma rifletta il percorso logico giuridico seguito dal giudice. (Nella specie, dalla motivazione della sentenza risultava il positivo accertamento della responsabilità dell'imputato, l'esame delle questioni concernenti la misura del risarcimento liquidato dal giudice di primo grado e della provvisionale riconosciuta alla parte civile, la condanna al pagamento delle spese in suo favore, statuizione quest'ultima contenuta anche in dispositivo).
Cass. civ. n. 29451/2018
L'errore "percettivo", in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario. (Nella specie, la Corte ha ravvisato un errore "percettivo", emendabile attraverso il procedimento di correzione di cui all'art. 130 citato, nella propria decisione con la quale aveva erroneamente ritenuto il ricorso del terzo interessato, che chiedeva la restituzione del bene confiscatogli, privo di procura speciale al difensore).
Cass. civ. n. 11047/2017
Non è rettificabile con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo di sentenza che, in contrasto con quanto enunciato in motivazione, abbia omesso di pronunciare l'assoluzione per uno dei reati contestati nell'imputazione, trattandosi di una lacuna che determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, attenendo alla definizione di un capo della sentenza in ordine al quale si è costituito il rapporto processuale.
Cass. civ. n. 23870/2016
Può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35201/2016
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio.
Cass. civ. n. 8990/2015
La nullità della sentenza recante dispositivo e motivazione concernenti altra vicenda processuale è sanata qualora, prima della presentazione di impugnazioni avverso la stessa, venga depositato altro provvedimento con dispositivo e motivazione pertinenti, e la difesa abbia potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni nei confronti del testo definitivo della decisione, atteso che, in tal caso, sussistono i presupposti della sanatoria prevista dall'art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 8354/2015
Nell'ipotesi di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello o di assise di appello o dal Tribunale in composizione collegiale, l'eventuale errore materiale commesso dalla Corte di cassazione nella individuazione del giudice del rinvio può essere emendato attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. art. 130 cod. proc. pen..(In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza di attivazione della procedura di correzione dell'errore materiale vige il principio per il quale il giudice del rinvio non può in ogni caso declinare la competenza attribuita con la sentenza di annullamento).
Cass. civ. n. 2809/2015
L'indicazione nell'intestazione della sentenza di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione e che risulta dal verbale di udienza è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale.
Cass. civ. n. 32082/2014
Qualora sia stata processata una persona che ha fornito false generalità, e non sia possibile ricorrere all'istituto della correzione di errore materiale (non disponendosi delle reali generalità dell'autore del fatto), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, affinché proceda ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente identificato. (Fattispecie relativa a sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di persona che, arrestata in flagranza, aveva declinato false generalità, corrispondenti a quelle riportate in un tesserino sanitario esibito agli operanti ma relativo ad altro soggetto, che ne aveva denunciato lo smarrimento).
Cass. civ. n. 28252/2014
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. non è esperibile per emendare la pena illegittima, determinata in violazione dei principi di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilità di applicare la diminuente del rito abbreviato sulla pena finale rideterminata a titolo di continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile).
Cass. civ. n. 23661/2014
È legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata. (Fattispecie relativa alla pena accessoria della perdita della licenza d'esercizio, prevista dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75).
Cass. civ. n. 49858/2013
In tema di determinazione di pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo nè con le formalità di cui agli artt. 130 e 619 cod. proc. pen., perché si versa in ipotesi di errore di giudizio e non di errore materiale del computo aritmetico della pena, nè in osservanza all'art. 1 cod. pen. ed in forza del compito istituzionale proprio della Corte di cassazione di correggere le deviazioni da tale disposizione, ciò in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno e non in vantaggio dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della "reformatio in peius".
Cass. civ. n. 31353/2013
L'obbligo del pagamento delle spese processuali per il responsabile civile, in solido con l'imputato condannato, consegue di diritto alla condanna; alla omissione della statuizione va pertanto ovviato con la procedura di correzione degli errori materiali anche da parte della Corte di Cassazione quale giudice della impugnazione, la quale in tal modo può correggere anche la sentenza di primo grado, ove a ciò non abbia provveduto il giudice di appello.
Cass. civ. n. 10948/2012
È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale.
Cass. civ. n. 2743/2012
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche all'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'appello, quando la rilevata discrasia tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza non ha impedito all'atto di raggiungere il suo scopo, consentendo comunque alla difesa di individuare il "decisum" ai fini della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui il dispositivo dell'ordinanza impugnata indicava una diversa sentenza gravata da appello inammissibile).
Cass. civ. n. 22736/2011
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p..
Cass. civ. n. 21050/2011
È inammissibile la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 c.p.p., qualora nel decreto che dispone il giudizio sussista carente indicazione dei capi di imputazione, trattandosi di carenza che investe la stessa enunciazione dei fatti, espressamente sanzionata con la nullità, ex art. 429, comma secondo, c.p.p..(Nella specie il Tribunale, investito del giudizio aveva dichiarato nullo detto decreto, restituendo gli atti al G.u.p. che, ritenuta la sussistenza di errore materiale, ne aveva disposto la correzione. La S.C. censurando la decisione impugnata rileva, tra l'altro, che, in tal caso, al G.u.p. era preclusa la possibilità ipotetica di correzione del decreto ormai privo di qualsiasi efficacia, potendo solo ripetere l'udienza preliminare per giungere eventualmente all'emissione di altro decreto).
Cass. civ. n. 8916/2011
Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 c.p.p..
Cass. civ. n. 2688/2011
Non è emendabile con la correzione degli errori materiali la sentenza che dichiari l'estinzione, per indulto, di una pena pecuniaria, nella specie: ammenda, di importo superiore ai limiti di legge per l'indulto, trattandosi di una modifica del contenuto essenziale della decisione.
Cass. civ. n. 288/2011
La competenza alla eliminazione degli errori materiali - nella specie omessa statuizione, in sede di patteggiamento allargato, in ordine alle pene accessorie - appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento, salva l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato impugnato, perché, in tal caso, la competenza appartiene al giudice dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 16737/2011
È inammissibile la correzione, ex art. 130 c.p.p., degli errori omissivi (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile), nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non risulti l'estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto. (Nel caso di specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza).
Cass. civ. n. 9169/2010
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la cui durata è prefissata dall'art. 37 c.p., consegue obbligatoriamente alla condanna per il delitto di violazione di sigilli, rientrando quest'ultimo nella categoria dei delitti perpetrati con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che, in caso di omessa statuizione, il giudice può ricorrere alla procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p.).
Cass. civ. n. 43989/2009
È inoppugnabile l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale, sia in ragione del principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130, comma secondo, c.p.p., alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127 stesso codice, è da intendere solo nel senso che devono essere osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione.
Cass. civ. n. 29871/2009
In tema di correzione degli errori materiali, deve ritenersi che, stabilendo l'art. 130, comma 2, c.p.p. che il giudice provveda in camera di consiglio "a norma dell'art. 127", tale richiamo implichi anche la possibilità che avverso la relativa decisione possa essere proposto ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 1265/2009
In tema d'impugnazioni, in caso d'omessa pronuncia della Corte di Cassazione su un ricorso in materia di riparazione per ingiusta detenzione, non è esperibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in quanto esso è previsto esclusivamente a favore del condannato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che in tal caso è attivabile la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.).
Cass. civ. n. 125/2009
La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza).
Cass. civ. n. 1460/2009
L'adozione "de plano", ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p..
Cass. civ. n. 13218/2008
In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura di correzione ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purché ciò avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
Cass. civ. n. 8391/2008
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, ancorché riportata in motivazione, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 c.p.p., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della sentenza, stante la natura inscindibile della richiesta.