Cass. pen. n. 5892 del 10 febbraio 2015
Testo massima n. 1
Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 c.p.p., ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 559, comma secondo, c.p.p., perché si tratta di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142, c.p.p., o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi