Art. 135 – Codice di procedura penale – Redazione del verbale

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice [126].

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 5892/2015

Non sussiste alcuna nullità o inutilizzabilità del verbale di udienza dibattimentale nel caso in cui il giudice abbia disposto la redazione dello stesso in forma riassuntiva, sebbene non ricorressero le condizioni di cui all'art. 140 c.p.p., ed in mancanza del consenso espresso dalle parti ai sensi dell'art. 559, comma secondo, c.p.p., perché si tratta di inosservanza che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 142, c.p.p., o da altre disposizioni presidiate da sanzione processuale.

Cass. civ. n. 31307/2004

In tema di documentazione degli atti, è nullo - e la nullità si estende alla pronuncia della sentenza successiva - il verbale redatto in forma stenotipica da un tecnico autorizzato, che non l'abbia sottoscritto, nella sua qualità, limitatamente alla redazione ed eventuale trascrizione dell'atto, di pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 40117/2003

In tema di documentazione degli atti, allorché il verbale è redatto in forma stenotipica ed alla sua formazione non abbia provveduto l'ausiliario del giudice, ma un tecnico autorizzato, è sufficiente che esso sia sottoscritto da chi lo ha redatto, non essendo necessaria anche la sottoscrizione da parte dell'ausiliario, atteso che il tecnico assume, limitatamente alla redazione e trascrizione dell'atto, la qualifica di pubblico ufficiale.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale