14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17905 del 29 aprile 2015
Testo massima n. 1
L’omessa traduzione dell’ordinanza del tribunale del riesame nella lingua madre dell’indagato alloglotta non determina l’inefficacia della misura cautelare, poiché il decreto legslativo n. 32 del 2014 non ha inserito tale provvedimento tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, nè detto adempimento deve ritenersi necessario, a norma dell’art. 143, comma terzo, c.p.p., in assenza di specifiche indicazioni dell’interessato, al fine di assicurare a quest’ultimo la conoscenza delle accuse a suo carico non essendo un atto che limita “ab origine” la libertà personale, ma solo una conferma del provvedimento attraverso il quale detta limitazione è stata determinata.
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Testo massima n. 2
La nullità conseguente all’incompatibilità dell’interprete ha natura relativa e, pertanto, nell’ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. [ Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l’ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate ].
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