Cass. pen. n. 7056 del 18 febbraio 2015
Testo massima n. 1
La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullità conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sempre che l'impugnazione non sia stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, accogliendo erroneamente il motivo procedurale relativo alla mancata traduzione, aveva ritenuto assorbiti, non esaminandoli, i motivi di merito).