Cass. pen. n. 17708 del 28 aprile 2015

Testo massima n. 1


In tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'agente postale consegni il piego nelle mani proprie del destinatario è sufficiente, per la validità della notifica, che quest'ultimo sottoscriva l'avviso di ricevimento e il registro di consegna, non essendo necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario quando l'attestazione della consegna del plico a mano dello stesso non crei alcuna incertezza sulla sua identità. (Fattispecie in cui la Corte ha reputato corretta la dichiarazione di contumacia dell'imputato, a seguito di notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani proprie di persona che l'agente postale attestava, sotto la propria responsabilità, identificarsi con il destinatario dell'atto).

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