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Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 5641 del 6 febbraio 2015

Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 5641 del 6 febbraio 2015

Testo massima n. 1

Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell’imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa.

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